In particolare, ad avviso del supremo collegio, è vero che l'attribuzione della rendita può ritenersi correttamente esplicitata anche mediante la mera indicazione dei dati oggettivi raccolti dall'ufficio tecnico erariale, trattandosi di dati idonei (specie allorquando il provvedimento costituisca l'atto terminale di una procedura di tipo fortemente partecipativo quale la c.d. Docfa, che implica l'indicazione degli elementi di fatto rilevanti da parte dello stesso contribuente) a consentire al contribuente, mediante il raffronto con quelli indicati nella propria dichiarazione, di intendere il contenuto del provvedimento così da essere in condizione di tutelarsi mediante ricorso alle commissioni tributarie. Tuttavia, nella seconda parte della motivazione, Piazza Cavour precisa che spetta alla Ctr, in sede di valutazione della fondatezza del provvedimento di accertamento del classamento, soffermarsi a verificare se la categoria e la classe attribuite all'immobile, con conseguente attribuzione della rendita, risultino adeguatamente sostenute dai dati indicati nella motivazione dell'atto, della cui sussistenza l'ufficio era onerato di dare prova in giudizio, nel contraddittorio con il contribuente. In questo caso il giudice di merito, invece, ha sovvertito i termini della ripartizione dell'onere della prova, finendo per attribuire al proprietario dell'immobile l'onere di fornire la prova contraria a quella spettante sull'Ufficio, «così omettendo di rivolgere il proprio necessario apprezzamento in ordine agli elementi di fatto caratterizzanti la fattispecie processuale e cioè gli elementi fattuali propedeutici all'attribuzione della rendita e della classe accertate dall'Ufficio».
