La norma di comportamento individua le regole fiscali con riguardo all'indennità dovuta in caso di cessazione del rapporto di locazione. Indennità che è dovuta ex lege e non invece come può accadere nella prassi commerciale su base negoziale.
Secondo la commissione tale indennità solo in limitati casi è correlabile a benefici pluriennali per il locatore e ciò limita la sua possibilità di capitalizzazione. Da ciò ne consegue che nel caso di immobili detenuti in regime d'impresa la deduzione deve rispettare il principio di derivazione. Di conseguenza la stessa deve essere riconosciuta nell'esercizio di maturazione della stessa e dovendosi di norma escludere la possibilità di capitalizzarla la deducibilità è riconosciuta, appunto, in tale esercizio. La commissione esclude a priori che per il soggetto erogante l'indennità in esame non costituisce un costo sostenuto a titolo di avviamento commerciale.
Quindi l'indennità è un costo, deducibile sia ai fini delle imposte sui redditi che ai fini Irap, di competenza dell'esercizio nel quale l'indennità diviene dovuta.
Solo nel caso in cui il costo manifesta benefici economici lungo un arco temporale di più esercizi lo stesso può essere iscritto tra le «altre immobilizzazioni immateriali» (o essere riscontato su più esercizi). In tal caso l'ammortamento assume rilevanza anche fiscale ai sensi dell'art. 108, c. 3 Tuir.
Senza alternative invece il trattamento in capo al percipiente. Nel caso di imprenditore commerciale, l'indennità ricevuta concorre a formare la base imponibile secondo il principio di competenza, quindi nell'esercizio in cui matura il diritto all'indennità (senza ulteriori possibilità).
La norma si sofferma anche sul caso dei soggetti Ias adopter. Costoro non hanno la possibilità di capitalizzare il costo. Da qui alcune alternative. Se in base ai principi contabili nazionali l'indennità risulterebbe capitalizzabile, ai fini fiscali deve trovare applicazione l'art. 108 comma 3 (secondo periodo) nella parte in cui prevede che gli oneri pluriennali non capitalizzabili per effetto dei principi contabili internazionali sono deducibili in cinque esercizi. Se invece in base ai principi contabili nazionali (fattispecie questa maggiormente ricorrente) l'indennità non è capitalizzabile e quindi risulta deducibile per intero nell'esercizio di maturazione, tale regola vale anche per i soggetti Ias adopter.
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