Il contribuente ha sostenuto che la violazione è di natura formale in quanto non si registra alcun danno per l'erario e ha chiesto l'applicazione della sanzione più favorevole del 3%, secondo quanto previsto dall'art. 6 comma 9 bis del dlgs 471/97.
La Ctr, accolto quanto richiesto dal contribuente e confermata la decisione dei giudici di primo grado, ha affermato che «la violazione non ha natura sostanziale, ma formale, l'inosservanza da parte del contribuente delle formalità prescritte dalla normativa nazionale, ossia l'obbligo di emettere autofattura, non può privarlo del diritto di detrazione e tale diritto previsto dall'art. 17 della sesta direttiva costituisce parte integrante del meccanismo dell'Iva e in linea di principio non può essere soggetto a limitazioni, in relazione al principio di neutralità fiscale».
Chiaro il riferimento al principio di proporzionalità sancito dal diritto comunitario: una sanzione non deve essere sproporzionata rispetto alla gravità dell'infrazione e tale da costituire un ostacolo alle libertà fondamentali previste nel trattato Ue. I giudici hanno quindi deciso, poiché non è dovuta alcuna imposta, di applicare la sanzione pari al 3% dell'imposta irregolarmente assolta con un minimo di 258 euro e non oltre 10 mila euro, tenuto conto del favor rei (articolo 3, comma 3, del dlgs 472/1997).
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