
Il dl abolisce l'articolo 16, comma 2, lettere a) e b) del dl n. 201/2011. Ciò significa che saranno escluse dall'onere tributario sulle imbarcazioni private, rispettivamente, le unità con scafo di lunghezza da 10 a 12 metri (che finora pagavano 800 euro all'anno) e quelle comprese tra i 12 e i 14 metri (che dovevano corrispondere 1.160 euro annui). Modificate, inoltre, le misure dei prelievi di cui alle lettere c) e d), relative alle imbarcazioni di lunghezza tra 14 e 17 metri nonché a quelle tra i 17 e i 20 metri. Per le prime la tassa annuale scenderà da 1.740 a 870 euro. Per le seconde si verseranno 1.300 euro invece degli attuali 2.600.
Restano invariate, invece, le tariffe previste per barche e yacht al di sopra dei 20 metri, che vanno dai 4.400 euro (fino a 24 metri) ai 25 mila euro annui per le unità con scafi oltre i 64 metri. Inoltre, poiché l'onere fiscale va corrisposto entro il 31 maggio di ciascun anno, si apre il tema di cosa fare per chi ha già versato il dovuto per l'anno 2013, pur non essendo tenuto a farlo ai sensi delle nuove disposizioni.
Le associazioni di categoria della nautica avevano denunciato che la tassa colpiva ulteriormente un settore che già risentiva della crisi (si veda ItaliaOggi Sette del 15 ottobre 2012). Concepita inizialmente come una tassa di stazionamento, infatti, la novità ha provocato la fuga delle barche dai porti italiani (soprattutto da parte dei turisti stranieri). Esodo non del tutto recuperato attraverso la successiva trasformazione in tassa di possesso.
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