Nella sentenza la Ctp di Latina apre invece uno spiraglio sul punto, offrendo delle argomentazioni per giungere a conclusioni differenti.
Il punto, secondo la commissione, ruota attorno al significato da attribuire alla locuzione mancato pagamento, contenuta nell'art. 3-b che, invece, nulla disciplina in merito alla fattispecie del tardivo pagamento della prima rata. L'ipotesi della tardività, è invece espressamente disciplinata per le rate successive alla prima, per le quali è possibile ravvedersi entro la scadenza della rata successiva, conservando il beneficio rateale. «Equiparare il ritardo, al mancato pagamento, realizza un'interpretazione estensiva non condivisa dal Collegio», si legge nella sentenza, «perché determina un'eguaglianza di trattamento tra situazione opposte». Si tratta, infatti, di «un inesatto adempimento e non di inadempimento assoluto» che determinerebbe invece, la decadenza. E ancora, «la disciplina della decadenza è riferita all'inadempimento totale e non possono estrapolarsi dalla lettera della legge argomenti dirimenti in ordine all'invalidità della rateazione a causa di un lieve ritardo».
In tema di ritardati adempimenti, le commissioni tributarie sembrano assumere orientamenti volti alla tolleranza, svincolando le decisioni dal mero dato formale per dare prevalenza al dato sostanziale. È il caso, per esempio, della Ctr di Milano, che nella sentenza 44/33/13, ha riconosciuto la nullità di una cartella di pagamento, emessa perché il contribuente aveva presentato un'istanza di compensazione con un giorno di ritardo rispetto al termine previsto. I giudici meneghini hanno abbonato al contribuente le sanzioni, non addebitabili per un motivo esclusivamente formale, che non ha comportato effettivo danno alla finanza pubblica.
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