
Efficienza energetica. In aggiunta alle misure destinate al recepimento della direttiva comunitaria 2010/31/Ue, risulta potenziato il bonus sul risparmio energetico, in scadenza il 30 giugno prossimo, che passa dal 50% al 65% e può essere usufruito in tale misura fino alla fine del corrente anno (31/12/2013), con l'esclusione degli interventi riguardanti la sostituzione di impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza, all'installazione di impianti geotermici a bassa entalpia e di sostituzione degli scaldacqua tradizionali con modelli a pompa.
Si evidenzia, «in attesa della definizione di misure e incentivi selettivi di carattere strutturale», che la detrazione del 65% si rende applicabile anche per gli interventi destinati al miglioramento e la messa in sicurezza degli edifici esistenti e per il potenziamento del rendimento energetico delle unità immobiliari.
Salta l'applicazione della detrazione per le ristrutturazioni importanti degli interi edifici, ma viene protratta al 30/06/2014 (anziché al 31/12/2014), la detrazione per le spese riguardanti parti a comune dei condomini, di cui agli artt. 1117 e 1117-bis c.c. o l'integralità delle unità immobiliari che compongono i condomini.
Detto ultimo potenziamento, come indicato nella relazione di accompagnamento, si rende necessario al fine di tenere conto del maggior tempo necessario per la progettazione, l'ottenimento delle relative autorizzazioni e per l'attuazione degli interventi stessi.
Ristrutturazioni. Sul tema, evidenziando che dall'1/1/2012 il bonus risulta «a regime» grazie all'introduzione nel Testo unico delle imposte dirette, a cura del legislatore tributario, dell'art. 16-bis, si prende atto della proroga sino al 31/12/2013 (termine ora fissato al 30/06/2013) dell'innalzamento della detrazione dal 36% al 50%, per un ammontare raddoppiato per ogni unità immobiliare, pari a 96 mila euro, in luogo dei 48 mila indicati al comma 1, del citato art. 16-bis.
Ai contribuenti che, contestualmente alla ristrutturazione, procedono nell'acquisto di mobili destinati all'arredo dell'immobile oggetto degli interventi di ristrutturazione, spetta un'ulteriore detrazione fissata nella misura del 50% per un importo massimo pari a 10 mila euro (bonus massimo di 5 mila euro).
Dalla lettura combinata dei commi riferiti alle due detrazioni (ristrutturazione e mobili da arredo), si evince che tale ultima tipologia di spesa deve essere sostenuta, anch'essa, entro il 31/12/2013, al pari della detrazione del 50% destinata alla ristrutturazione.
Entrambi i bonus (ristrutturazione ed efficienza energetica) dovranno essere ripartiti, a prescindere dall'età del contribuente, in dieci quote annuali di pari importo e, come sempre, le dette quote neutralizzeranno il debito Irpef fino a concorrenza dell'ammontare dovuto, senza possibilità di rimborso, in presenza di un'eccedenza della quota rispetto, appunto, al debito emergente nel periodo d'imposta; eccedenza che viene definitivamente perduta.
Fabrizio G. Poggiani
e Luigi Chiarello