
In caso di vendita, l'attestato dovrà essere consegnato all'acquirente.
In caso di locazione, l'attestato dovrà essere consegnato al conduttore.
In caso di vendita o locazione di un edificio prima della sua costruzione, il venditore o il conduttore dovrà fornire «evidenza» della futura prestazione energetica dell'edificio e produrre l'attestato di prestazione energetica congiuntamente alla dichiarazione di fine lavori.
Nei contratti di vendita o nei nuovi contratti di locazione dovrà essere inserita apposita clausola con la quale l'acquirente o il conduttore danno atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici.
Nel caso di offerta di vendita o di locazione, i relativi annunci tramite tutti i mezzi di comunicazione commerciali dovranno riportare l'indice di prestazione energetica dell'involucro edilizio e globale dell'edificio o dell'unità immobiliare e la classe energetica corrispondente.
In caso di vendita, il proprietario che viola l'obbligo di dotazione dell'attestato di prestazione energetica è punito con una sanzione amministrativa non inferiore a 3 mila euro e non superiore a 18 mila euro.
In caso di nuovo contratto di locazione, il proprietario che viola l'obbligo di dotazione dell'attestato di prestazione energetica è punito con una sanzione amministrativa non inferiore a 300 euro e non superiore a 1.800 euro.
In caso di violazione dell'obbligo di riportare i parametri energetici nell'annuncio di offerta di vendita o locazione, «il responsabile dell'annuncio» è punito con una sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3 mila euro.
Documento redatto sulla base del testo di decreto-legge come entrato in consiglio dei ministri.
Fonte: Confedilizia-Ufficio Studi