Lo ha ribadito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 24277 del 4 giugno 2013, ha accolto il ricorso presentato da un imprenditore contro la sentenza del Tribunale del riesame di Roma che aveva confermato il sequestro sui beni dell'azienda.
La sesta sezione penale ha motivato il dissequestro parziale spiegando che il profitto confiscabile, pur non essendo il profitto «aziendale», ovvero l'importo ottenuto sottraendo ai ricavi i costi, deve comunque essere computato detraendovi la effettiva utilità percepita dall'ente pubblico in ragione della esecuzione del contratto, secondo uno schema sostanzialmente corrispondente «all'arricchimento senza causa» di cui all'art. 2041 cod. civ.
Le stesse sezioni unite penali della Suprema corte, con la sentenza n. 26654 del 2008, avevano precisato in tema di responsabilità da reato degli enti collettivi, il profitto del reato oggetto della confisca di cui all'art. 19 del dlgs n. 231 del 2001 si identifica con il vantaggio economico di diretta e immediata derivazione causale dal reato presupposto, ma, nel caso in cui questo venga consumato nell'ambito di un rapporto sinallagmatico, non può essere considerata tale anche l'utilità eventualmente conseguita dal danneggiato in ragione dell'esecuzione da parte dell'ente delle prestazioni che il contratto gli impone.
Non solo: nella ricostruzione della nozione di profitto oggetto di confisca, non può farsi ricorso a parametri valutativi di tipo aziendalistico, quali per esempio quelli del «profitto lordo» e del «profitto netto». Al contempo, tale nozione non può essere dilatata fino a determinare un'irragionevole e sostanziale duplicazione della sanzione nelle ipotesi in cui l'ente, adempiendo al contratto, che pure ha trovato la sua genesi nell'illecito, pone in essere un'attività i cui risultati economici non possono essere posti in collegamento diretto e immediato con il reato.
