Lo ha stabilito la Corte di cassazione con la sentenza n. 13090 del 27 maggio 2013.
La prima sezione civile ha quindi accolto il ricorso incidentale di una nota «griffe» inglese che aveva fatto causa a due imprese italiane che avevano apposto il suo marchio su prodotti di cartoleria.
Le aziende si erano difese sostenendo che i prodotti appartenevano a due categorie merceologiche diverse e che quindi la tutela del marchio non poteva sussistere. Ma la tesi non ha fatto breccia presso i giudici della Cassazione, secondo i quali i marchi celebri, pur esplicando prevalentemente la funzione distintiva del prodotto, tendono altresì a diffondere e far conoscere la provenienza dei prodotti o merci al consumo e vengono presi in considerazione dal pubblico per ricollegarvi non solo un prodotto, ma un prodotto di qualità soddisfacente. Essi, pertanto, estendono il campo di protezione al di là dei prodotti uguali o strettamente affini (secondo la nozione di affinità che interessa i marchi ordinari), dovendosi al loro riguardo accogliersi una nozione più ampia di affinità che tenga conto del pericolo di confusione in cui il consumatore medio può cadere attribuendo al titolare del marchio celebre la fabbricazione di altri prodotti; ovvero ritenendo falsamente l'esistenza di legami giuridici o economici tra le due imprese, sempre che non esista una rilevante distanza merceologica tra il vecchio e il nuovo prodotto, ovvero l'uno o l'altro siano altamente specializzati. In altre parole, il giudizio di affinità non può prescindere dalla forza individualizzante che il marchio medesimo ha conseguito sul mercato. Attraverso la divulgazione del marchio notorio, si rende partecipe il pubblico dei consumatori della stessa provenienza dei prodotti immessi al consumo e il successo del prodotto è garantito, appunto, a parte le sue qualità intrinseche, dalla rinomanza che la fonte produttiva ha acquisito nel tempo.
Quindi, si deve sempre tener conto del pericolo di confusione agli occhi del consumatore.
