
Le linee generali del decreto sono state tracciate nella disposizione citata: commissioni correlate alle componenti di costo effettivamente sostenute da banche e circuiti interbancari; distinzione delle componenti di servizio legate in misura fissa alla esecuzione dell'operazione da quelle di natura variabile legate al valore transatto; valorizzazione del numero e la frequenza delle transazioni.
Lo schema di decreto prevede commissioni unitarie ridotte per le transazioni di importo inferiore ai 30 euro. Lo scopo è, appunto, di mettere in secondo piano il contante, proprio dove è maggiormente diffuso.
Questo punto è però criticato da Palazzo Spada: il parere osserva che l'imposizione di commissioni ridotte sulle transazioni fino a 30 euro potrebbe risultare distorsiva del mercato, in quanto la norma appare in qualche modo presupporre la presenza di tecnologia differente per le transazioni di basso importo, che però non è attualmente disponibile in via diffusa.
Il parere del consiglio di stato sottolinea, poi, che il decreto non può far venir meno il regime di gratuità per gli esercenti delle transazioni effettuate mediante carta presso distributori di carburante (articolo 34, comma 7, legge 183/2011). Per abbandonare la gratuità ci vuole una legge, mentre non basta un decreto. Il rilievo è avallato anche dall'obbligo, che partirà dal 1° gennaio 2014, di accettare pagamenti effettuati attraverso carte di debito anche per tutti i soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali (articolo 15, comma 4, dl 179/2012).
Lo schema di decreto prevede, quindi, l'inserimento di una clausola di revisione periodica delle commissioni, con cadenza almeno annuale, correlata all'andamento dei volumi e all'andamento della commissione interbancaria predeterminata dai gestori dei circuiti. Si prevede, inoltre, in via generale il divieto di «blending» e cioè di applicazione di tariffe uniformi e non differenziate sulla base delle diverse tipologie di servizio. Gli istituti creditizi sono tenuti a differenziare le commissioni a carico degli esercenti sulla base dei diversi tipi di carta (carta di debito o di credito), di circuito (domestico o internazionale) e, se possibile, di eventuali ulteriori specifiche caratteristiche tecnico-funzionali (per esempio, carta aziendale, carta chip, e-commerce). Si, impone inoltre l'applicazione di commissioni agli esercenti differenziate sulla base dei volumi delle transazioni eseguite.
Il decreto, infine, dettaglia gli obblighi di informativa precontrattuale a carico degli intermediari interbancari: in particolare, è previsto l'obbligo di comunicare le commissioni applicate ai diversi tipi di pagamento attraverso una dettagliata tabella informativa e un documento di sintesi per la migliore comprensione e confrontabilità delle commissioni.
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