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Spese mediche, le regole per la detraibilità

del 31/05/2013
di: Celeste Vivenzi
Spese mediche, le regole per la detraibilità
Le spese « medico-sanitarie» danno diritto a usufruire di una detrazione d'imposta del 19% sull'importo che supera la franchigia di euro 129,11 (se il totale delle spese sostenute nell'anno non supera l'importo della franchigia non si ha diritto ad alcuna detrazione). Per poter detrarre le spese mediche queste devono essere rimaste effettivamente a carico del contribuente e non vanno pertanto indicate tra gli oneri detraibili le spese sostenute nel 2012 che sono state rimborsate al contribuente da terzi (assicurazione) ovvero rimborsate a seguito di contributi per assistenza sanitaria versati dal sostituto che non hanno concorso a formare il reddito imponibile del lavoratore per un importo non superiore a euro 3.615,20 (punto 131 del Cud 2013).

Anche le spese sostenute all'estero possono essere detratte nel rispetto delle seguenti condizioni:

- conservare la documentazione originale;

- allegare eventuale traduzione in italiano (se il documento è in lingua inglese, francese, tedesco e spagnolo la traduzione può essere eseguita a cura del contribuente; se il documento è invece redatto in altra lingua necessita una traduzione giurata). Si ricorda che per i contribuenti residenti in Valle d'Aosta e nella provincia di Bolzano non è necessaria alcuna traduzione se la documentazione è scritta in francese o in tedesco e che, per i contribuenti del Friuli-Venezia Giulia la documentazione redatta in sloveno può essere corredata da una traduzione italiana non giurata.

Ai fini della detrazione delle spese per protesi sanitarie è necessaria sia la prescrizione medica che la fattura emessa dal personale abilitato (tuttavia la prescrizione medica non è necessaria se si tratta di attività svolte in base alla specifica disciplina dagli «esercenti arti ausiliarie della professione sanitaria» come per esempio gli optometristi per gli occhiali da vista o le lenti a contatto; per i dispositivi medici necessita la fattura/scontrino di acquisto con la descrizione del dispositivo medico e la prova che la spesa riguarda dispositivi con la «marcatura Ce».

A tale proposito è utile segnalare che per le protesi sanitarie non serve la marcatura Ce (per esempio la marcatura Ce è indispensabile per la detraibilità degli occhiali da lettura preconfezionati e non serve per l'acquisto dei veri e propri occhiali da vista costruiti ad hoc per il paziente). Secondo la circolare ministeriale n. 19/2012 il soggetto che vende il dispositivo medico può assumere su di sé l'onere di individuare i prodotti che danno diritto alla detrazione integrando le indicazioni da riportare sullo scontrino fiscale o sulla fattura con la dicitura «prodotto con marcatura Ce» e indicando il numero della direttiva comunitaria di riferimento (il contribuente in possesso del documento redatto come sopraindicato non deve conservare anche la documentazione comprovante la conformità alle direttive europee del dispositivo acquistato). Le spese sostenute per le prestazioni fornite dagli esercenti professioni sanitarie riabilitative rientrano tra le spese sanitarie detraibili (podologo, fisioterapista) e, nel caso di specie, la detraibilità può essere riconosciuta anche senza una specifica prescrizione medica; per le prestazioni «paramediche» che non risultano ancora ufficialmente riconosciute dall'ordinamento sanitario, la circolare ministeriale n. 17/2006 ha ritenuto che la detrazione spetti solamente se è presente una prescrizione medica (chiropratici, naturopati ecc.); le prestazioni di ippoterapia e musicoterapia possono invece essere detratte se vi è un medico che ne attesti la necessità e siano state eseguite in centri specializzati. Rientrano infine nella categoria delle spese mediche quelle relative all'assistenza generica alla persona «non autosufficiente» risultante da certificazione medica sostenute per le colf/badanti nel limite di euro 2.100 (da ripartire tra i soggetti che hanno sostenuto la spesa) per il singolo contribuente se il reddito complessivo non supera euro 40.000 (la detrazione è valida anche per i familiari non a carico del contribuente). Non sono invece detraibili le spese per l'iscrizione a una palestra anche se accompagnata da un certificato medico che le prescriva (circolare ministeriale n. 19/2012) in quanto non riconosciute come trattamento sanitario .

I REQUISITI DELLA FATTURA E DELLO SCONTRINO FISCALE AI FINI DELLA DETRAZIONE FISCALE

Occorre precisare che, rispetto al passato, la prescrizione medica non è più necessaria e pertanto il contribuente non deve conservare la prescrizione in oggetto. Per i medicinali occorre essere in possesso di fattura o di scontrino fiscale «parlante» che indichi rispettivamente:

- a) natura (dicitura farmaco o medicinale): sono ammissibili anche delle diciture alternative ovvero sigla Sop che distingue appunto i medicinali non soggetti a prescrizione medica; sigla Otc ,che individua i medicinali da banco; sigla Med che significa medicinale; sigla F.co che abbrevia il significato di farmaco; sigla Omeopatico o Omeo che distingue la categoria dei farmaci omeopatici (comunque detraibili); sigla prodotto galenico per i farmaci preparati direttamente dalla farmacia (non sono detraibili i parafarmaci);

b) qualità (denominazione del farmaco);

c) quantità dei beni acquistati; dal 2010 lo scontrino non deve più indicare la denominazione letterale commerciale del farmaco ma il numero di autorizzazione all'immissione in commercio (Aic); tale nomenclatura vige anche per i prodotti omeopatici secondo una apposita nomenclatura stabilita a livello nazionale;

d) codice fiscale del destinatario del medicinale: lo scontrino deve riportare il codice fiscale del paziente che è acquisibile tramite utilizzo della tessera sanitaria ovvero può essere riportato manualmente dalla farmacia secondo quanto dichiarato dall'acquirente.

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