In altri termini, ha chiarito la terza sezione penale, l'accordo con il giudice non può assolutamente compromettere le pene accessorie.
Sono molti i principi di diritto applicati a questa vicenda che vede coinvolto un imprenditore con l'accusa di evasione Iva. Il contribuente aveva patteggiato accordandosi anche sulla confisca che non avrebbe dovuto essere disposta.
La Cassazione ha ritenuto che questo non sia possibile. Ciò perché, si legge in sentenza, le parti, nel c.d. «patteggiamento», non possono vincolare il giudice con un accordo avente ad oggetto anche le pene accessorie, le misure di sicurezza o la confisca, atteso che le suddette misure sono fuori dalla loro disponibilità, e, nel caso in cui l'accordo riguardi anche esse, il giudice non è obbligato a recepirlo o non recepirlo per intero, rimanendo vincolato soltanto con riguardo alle parti dell'accordo riguardanti elementi in disponibilità delle parti.
Non solo. Ad avviso del Collegio di legittimità, l'integrale rinvio alle disposizioni di cui all'art. 322 ter del codice penale, contenuto nell'art. 1, comma 143, della legge n. 244 del 2007, consente di affermare che, con riferimento al reati tributari, trova applicazione non solo il primo ma anche II secondo comma della norma codicistica, potendosi, di conseguenza, applicare l'istituto della confisca per equivalente non soltanto in relazione al prezzo, ma anche al profitto del reato.
E ancora, ricordano i Supremi giudici, il profitto del reato coincide con l'ammontare dell'Iva evasa.
Come se non bastasse, inoltre, in caso di confisca obbligatoria, a nulla rileva il fatto che la misura non sia stata preceduta dal sequestro preventivo dei beni che ne verranno a formare oggetto, dovendo l'accertamento sul punto essere effettuato nel giudizio di merito ai sensi della disposizione citata, o, altrimenti, nella fase esecutiva ai sensi dell'art. 676 cpp.
