
Lo ha sancito la Corte di cassazione con la sentenza n. 13094 del 27 maggio 2013.
La vicenda riguarda un ingegnere che aveva svolto alcune attività per conto di una società senza un incarico scritto. Per questo lavoro non aveva ottenuto un compenso.
Dell'incarico non c'era traccia scritta se non una lettera da parte dell'azienda nella quale si prometteva un pagamento a breve termine.
Per anni, tuttavia, il professionista era rimasto inattivo, senza mettere in mora il cliente.
Questo gli è costato il pagamento.
Infatti la prima sezione civile ha confermato il verdetto di merito spiegando che il credito controverso, relativo a competenze per prestazioni d'opera professionale, non risulta fondato su contratto, non potendo attribuirsi questa natura a una scrittura della società neppure avente data certa e in quanto tale inopponibile alla procedura. Né questa lacuna probatoria può ritenersi colmata sulla base della lettera del legale rappresentante della società fallita che rassicurava il professionista circa l'imminente pagamento della parcella concordata con quella scrittura. Ciò perché nel documento l'indicazione del debito e comunque nel suo contenuto era generica. In più il debito non risultava indicato nel bilancio della società.
In altri termini, precisa in fondo alle motivazioni Piazza Cavour, «al professionista è consentita la prestazione gratuita per i motivi più vari, e la rinuncia al compenso può essere espressa anche attraverso comportamento concludente, nella specie concretatasi nel lungo tempo trascorso senza ottenere il compenso e nell'insussistenza di un'intesa sulla retribuzione sia in fase genetica che successivamente».
Ora all'ingegnere non resta che rinunciare definitivamente alla sua parcella dal momento che la Cassazione ha reso un verdetto che non è più impugnabile.
Anche la Procura generale del Palazzaccio, nell'udienza tenutasi lo scorso 19 aprile, ha chiesto al Collegio di legittimità di respingere il ricorso del professionista e di confermare la decisione della Corte d'Appello di Bari.
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