
Diversamente, aggiunge l'Inps, nel caso in cui il lavoratore abbia raggiunto i 40 anni di anzianità entro il 31 dicembre 2011 utili per la pensione, il termine di pagamento è quello ridotto di sei mesi.
Lo stesso termine di sei mesi vale anche nel caso in cui il lavoratore abbia raggiunto entro il 31 dicembre 2011 l'aliquota massima dell'80% della retribuzione pensionabile, a condizione che i 53 anni e 3 mesi (per le cessazioni dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015) siano compiuti entro la data di collocamento a riposo. Infine, l'Inps evidenzia che il raggiungimento entro il 12 agosto 2011 della sola aliquota massima dell'80% della retribuzione pensionabile, non accompagnato dall'età anagrafica minima dei 53 anni, non consente di ritenere maturati alla predetta data i requisiti per il pensionamento. Conseguentemente, in questo caso non viene conservato il previgente termine di 105 giorni e, pertanto, il termine di pagamento è quello di sei mesi, sempre che i 53 anni e tre mesi (per le cessazioni avvenute dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015) siano compiuti entro la data di collocamento a riposo.