È quanto viene precisato nella circolare n. 2/DF/2013 che, nell'affrontare la prima questione, arriva alla conclusione di sospendere il versamento della prima rata dell'Imu per l'immobile posseduto a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, e per quello posseduto dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risultino, ovviamente, locati.
L'iter argomentativo che ha indotto a queste conclusioni fa leva sulla finalità del legislatore di assicurare lo stesso regime di favore per l'abitazione principale e relative pertinenze anche a dette categorie di immobili che il comune ha assimilato ad abitazione principale. Da ciò consegue che sia nel caso in cui l'assimilazione venga disposta per l'anno 2013, sia in quello in cui la stessa è stata prevista nel 2012 e non è stata modificata nel 2013, il pagamento della prima rata dell'Imu è sospeso.
La stessa soluzione deve ritenersi praticabile per l'abitazione principale dall'ex coniuge assegnatario e per l'abitazione principale dell'altro coniuge non assegnatario. Infatti il versamento della prima rata dell'Imu è sospeso:
- per l'abitazione principale e relative pertinenze del coniuge assegnatario della ex casa coniugale, in quanto titolare del diritto di abitazione ex art. 4, comma 12-quinquies del dl n 16 del 2012;
- per l'immobile del coniuge non assegnatario adibito ad abitazione principale.
