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Imprese, acconto Imu semplice e leggero

del 25/05/2013
di: di Francesco Cerisano e Ilaria Accardi
Imprese, acconto Imu semplice e  leggero
Acconto Imu più semplice per gli immobili delle imprese. E anche più soft, rispetto a quanto si sarebbe dovuto pagare quest'anno, in quei comuni (pochi a dire il vero) che avevano deciso di ritoccare al ribasso l'aliquota standard dello 0,76 per mille (dal 2013 modificabile solo al rialzo). È uno dei chiarimenti forniti dalle Finanze con la circolare n. 2 di ieri.

L'aumento da 60 a 65 del moltiplicatore per il calcolo della base imponibile si applicherà già dall'acconto del 17 giugno, e questo certamente produrrà un aggravio di imposta (+8,3%). Ma gli immobili di categoria catastale D, al pari di tutti gli altri non esentati dall'acconto, pagheranno la prima rata dell'Imu sulla base dell'aliquota vigente nel 2012 anche se questa risulta inferiore rispetto a quella standard fissata dalla legge di stabilità 2013 allo 0,76% (elevabile di un ulteriore 0,3% da parte dei comuni). La ragione è chiara: semplificare l'acconto di giugno applicando a 360 gradi la novità contenuta in un emendamento al decreto legge sui debiti della p.a. (dl 35/2013) introdotto alla camera ai sensi del quale il versamento della prima rata dell'Imu va eseguito «sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei 12 mesi dell'anno precedente» senza tenere conto per il momento delle delibere che i comuni devono pubblicare sul sito delle Finanze entro il 16 maggio di ogni anno. Si tratta di una norma di semplificazione non ancora formalmente in vigore, perché il dl 35 nel testo modificato da Montecitorio non è ancora stato definitivamente approvato (dovrà essere convertito in legge entro il 7 giugno). Ma di cui non si può non tenere conto visto il brevissimo tempo (solo 10 giorni) a disposizione dei contribuenti tra la dead line del 7 giugno e la scadenza dell'acconto. La volontà di stabilire un trattamento uniforme a vantaggio dei contribuenti ha così prevalso sulle esigenze dello stato (a cui andrà il gettito dell'Imu su fabbricati D) che così facendo ha rinunciato ad applicare sin dall'acconto le nuove aliquote stabilite dalla legge n.228/2012.

Nella circolare il Mef tranquillizza i contribuenti: chi pagherà l'acconto Imu calcolando il tributo «sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei 12 mesi dell'anno precedente» ancor prima della conversione in legge del dl n. 35 del 2013 potrà appellarsi al principio stabilito dall'art. 10, comma 3, dello Statuto dei diritti del contribuente che sterilizza l'applicazione di sanzioni quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria.

Nessuno impedisce, comunque, ai contribuenti di procedere al pagamento della prima rata seguendo la norma in vigore.

L'emendamento approvato può dar luogo a complicazioni procedurali in danno del contribuente che si trovi in particolari situazioni, come chi, ad esempio, nel 2013, destina un immobile ad abitazione principale diversamente dall'anno precedente. In tal caso sarebbe assurdo richiedere al contribuente il pagamento dell'Imu sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente, giacché il versamento della prima rata dell'Imu è sospeso. Lo stesso dicasi per il caso in cui il contribuente possiede un'area fabbricabile che nel 2013 diventa terreno agricolo: anche il tale ipotesi il versamento della prima rata dell'Imu è sospeso. Viceversa, nel caso in cui il terreno agricolo, nel 2013, diventa area edificabile, la prima rata dell'Imu dovrà essere calcolata applicando l'aliquota prevista per tale fattispecie per l'anno 2012.

Altre particolari fattispecie possono verificarsi quando, ad esempio, il contribuente:

- ha acquistato un immobile, non destinato ad abitazione principale, il 1° ottobre 2012: entro il 17 giugno 2013, dovrà calcolare l'Imu dovuta per l'anno 2013 sulla base dell'aliquota dei 12 mesi dell'anno precedente, indipendentemente dalla circostanza che nell'anno 2012 abbia avuto il possesso dell'immobile per soli 3 mesi;

- ha venduto l'immobile il 28 marzo 2013 e quindi al momento del pagamento della prima rata ne ha avuto il possesso per soli 3 mesi; in tal caso sarebbe del tutto irrazionale imporgli di calcolare l'Imu sulla base dell'aliquota dei 12 mesi dell'anno precedente, addossandogli l'onere di anticipare una somma superiore a quella realmente dovuta per l'anno in corso e di presentare poi istanza di rimborso per l'ammontare del tributo versato in eccedenza. Il contribuente potrà, pertanto, versare la prima rata dell'Imu dovuta per l'anno 2013 commisurandola ai 3/12 dell'importo calcolato sulla base dell'aliquota dei dodici mesi dell'anno precedente.

Tali soluzioni pratiche ricalcano quelle contenute nella circolare n. 3/FL del 7 marzo 2005 che ha risolto le problematiche sorte per l'Ici al momento dell'entrata in vigore di una disposizione di analogo tenore a quella in esame.

I codici tributo per l'Imu delle imprese. Vale la pena di ricordare che con risoluzione n. 33/E del 21 maggio 2013, l'Agenzia delle Entrate ha istituito i nuovi codici tributo per il versamento dell'Imu relativa a tale tipologia di fabbricati, vale a dire:

  • «3925» denominato «IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – STATO»;

  • «3930» denominato «IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – INCREMENTO COMUNE

    Sono stati, peraltro, istituiti anche i codici tributo per consentire, tramite modello F24 EP, il versamento dell'IMU per gli immobili appartenenti al comune o ad altri enti pubblici, e cioè:

    - «359E» denominato «IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – STATO»;

    - «360E» denominato «IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – INCREMENTO COMUNE».

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