
È quanto affermato dalla Cassazione che, con la sentenza n. 12517 del 22 maggio 2013, ha respinto il ricorso del neoacquirente di una villetta con piscina, con superficie superiore ai 200 mq.
Ad avviso del Collegio di legittimità che ha respinto il ricorso del contribuente, confermando il verdetto della Ctp e della Ctr, in tema di imposta di registro, per stabilire se un'abitazione sia di lusso e, quindi, sia esclusa dai benefici per l'acquisto della prima casa, occorre fare in ogni caso riferimento ai requisiti fissati dal dm lavori pubblici 2 agosto 1969.
I Supremi giudici hanno quindi condiviso la decisione di merito, emessa, fra l'altro, sulla base di una consulenza tecnica d'ufficio secondo cui l'immobile soggetto ad accertamento doveva, per le sue caratteristiche, qualificare come bene di lusso sia sulla base del dm del '61 sia sulla base di quello del '69. In altri termini, chiarisce ancora la Corte, in virtù di queste disposizioni ministeriali sono da considerare di lusso le case composte di uno o più piani costituenti unico alloggio padronale aventi superficie utile complessiva superiore a mq 200 (esclusi i balconi, le terrazze, le cantine, le soffitte, le scale e posto macchine) e aventi come pertinenza un'area scoperta della superficie di oltre sei volte l'area coperta. Nel calcolo della superficie utile deve computarsi ogni volume a eccezione di quelli specificamente esclusi, ancorché privi del requisito dell'abitabilità o della regolarità edilizia.
In altri termini, ad avviso del Collegio di legittimità, l'esistenza della piscina è «incompatibile» con un'abitazione non di lusso.
Ciò anche se la villetta era stata costruita sulla base di una licenza che non la classificava come abitazione di lusso. Solo dopo la costruzione era stata ampliata con una licenza successiva.