A seguire desideriamo fornire alcune indicazioni generali sulla suddetta determinazione degli acconti illustrate nel corso del citato Convegno della dott.ssa Manuela Norcia, funzionario della Direzione centrale servizi ai contribuenti dell'Agenzia delle entrate fatte proprie dalle istruzioni dei modelli delle dichiarazioni dei redditi 2013.
Reddito delle persone fisiche
Vanno segnalate, innanzitutto, alcune norme che riguardano specificamente ed esclusivamente i redditi delle persone fisiche, per i quali l'acconto Irpef deve essere rideterminato nelle seguenti situazioni e con le seguenti modalità:
* in presenza di redditi di lavoro dipendente prestato all'estero (in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto) e in zone di frontiera e in altri paesi limitrofi, il reddito deve essere ricalcolato senza tener conto della franchigia di esenzione di 6.700 euro, prevista per il solo anno 2012;
* in presenza di redditi dominicale e agrario, questi devono essere ulteriormente rivalutati del 15%, mentre nel caso di terreni agricoli, nonché di terreni non coltivati, posseduti e condotti da coltivatore diretto e da imprenditore agricolo professionale (Iap) iscritto nella previdenza agricola, l'ulteriore rivalutazione deve essere pari al 5%;
* i soggetti non residenti non devono tener conto della detrazione per carichi di famiglia di cui all'art. 12 del Tuir.
Società non operative
Due le disposizioni normative che prevedono il ricalcolo degli acconti per le società non operative. La prima fa riferimento al disposto dell'art. 2, commi da 36-quinquies a 36-octies, del dl 138/2011, che ha previsto che l'aliquota dell'Ires, dovuta dalle società non operative debba essere maggiorata di 10,5 punti percentuali, maggiorazione che trova applicazione anche in relazione alla quota del reddito imputato per trasparenza (ai sensi dell'art. 5 del Tuir) dai soggetti «non operativi» a società o enti soggetti all'Ires. Le disposizioni di cui ai suddetti commi da 36-quinquies a 36-octies, si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 17/11/2011, data di entrata in vigore della legge di conversione del predetto decreto. Di conseguenza nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo di imposta di prima applicazione si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui ai commi da 36-quinquies a 36-octies. La seconda disposizione fa invece riferimento al disposto dell'art. 2, comma 36-decies, che ha stabilito che le società e gli enti che presentano dichiarazioni in perdita fiscale per tre periodi d'imposta consecutivi, sono considerati non operativi a decorrere dal successivo quarto periodo d'imposta. Inoltre l'art. 2, comma 36-undecies, ha previsto che la suddetta norma trova applicazione anche qualora, nell'arco temporale di cui al medesimo comma, le società e gli enti siano per due periodi d'imposta in perdita fiscale ed in uno abbiano dichiarato un reddito inferiore all'ammontare minimo previsto. Le disposizioni di cui ai suddetti commi 36-decies e 36-undecies si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 17/11/2011. Nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo di imposta di prima applicazione si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui ai commi 36-decies e 36-undecies.
Beni dell'impresa, concessi in godimento a soci
L'art. 2, comma 36-quaterdecies, del dl 138/2011, ha disposto che i costi relativi ai beni dell'impresa, concessi in godimento a soci o loro familiari, per un corrispettivo annuo inferiore al valore di mercato del diritto di godimento, non sono in ogni caso ammessi in deduzione dal reddito imponibile della società.
Le disposizioni di cui al comma 36-quaterdecies, si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 17/11/2011.
Nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo di imposta di prima applicazione si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni del comma 36-quaterdecies.
Veicoli a motore
L'art. 4, commi 72 e 73, della legge 92/2012, modificando l'art. 164, comma 1, lettere b) e b-bis), del Tuir in relazione ai limiti di deduzione delle spese e degli altri componenti negativi relativi a taluni mezzi di trasporto a motore utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni, ha stabilito:
– per i mezzi di trasporto indicati alla lettera b) del citato art. 164, la riduzione della percentuale di deducibilità dal 40 al 27,5%;
– per i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti di cui alla lettera b-bis) dell'art. 164 del Tuir, riduzione della percentuale di deducibilità dal 90% al 70%.
L'articolo 1, comma 501, della legge 228/2012, ha successivamente e nuovamente modificato l'art. 164, comma 1, lettera b), del Tuir, riducendo ulteriormente la percentuale di deducibilità dal 27,5 al 20%.
I nuovi limiti si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 18/07/2012. Nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo di imposta di prima applicazione si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le nuove disposizioni.
Impianti di distribuzione di carburante
L'art. 34, comma 1, della legge 183/2011, ha stabilito che, per tenere conto dell'incidenza delle accise sul reddito di impresa degli esercenti impianti di distribuzione di carburante, il reddito stesso sia ridotto a titolo di deduzione forfetaria di un importo pari alle seguenti percentuali dell'ammontare lordo dei ricavi di cui all'art. 85, comma 1, lettera a), del Tuir:
a) 1,1% dei ricavi fino a 1.032.000,00 euro;
b) 0,6% dei ricavi oltre 1.032.000,00 euro e fino a 2.064.000,00 euro;
c) 0,4% dei ricavi oltre 2.064.000,00 euro.
La norma trova applicazione a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/2011.
Nella determinazione dell'acconto dovuto si assume quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata senza tenere conto della deduzione forfettaria.
Conclusioni
Le attività di adeguamento annuale delle procedure gestionali per l'elaborazione delle dichiarazioni dei redditi, sono sempre molto impegnative per i tecnici delle software house. Si tratta, in pochissime settimane, di leggere e verificare centinaia e centinaia di pagine di istruzioni ministeriali, di modulistica e specifiche tecniche, di confrontare tutte le modifiche rilevate con le norme di legge nuove, soppresse e non più vigenti (in quanto valevoli solo per un determinato periodo di tempo) per effetto e sulla base delle quali l'Agenzia delle entrate ha dovuto provvedere all'adeguamento. Tali attività comportano un continuo confronto con i funzionari dell'AdE che ne curano alla stesura e portano ad un continuo flusso di segnalazioni e relativi riscontri, con un affinamento sempre crescente della qualità dei modelli. Le segnalazioni non recepite in fase di prima pubblicazione, vengono successivamente inserite nei provvedimenti di errata corrige, diventati oramai abituali. Da segnalare, infine, la necessità per le software house di provvedere ad una formazione specifica del personale che si occupa di assistenza applicativa ai commercialisti che talvolta nel giro di poche ore si trova immerso in problematiche molto complesse senza averle in qualche modo potute assimilare in un congruo lasso di tempo. Va detto in ogni caso che anche quest'anno è assai probabile il posticipo dei termini di versamento, visto l'inevitabile ritardo con cui Sogei è nuovamente costretta a rilasciare Gerico senza il quale non è possibile procedere con l'elaborazione degli Studi di Settore.
