È questo il motivo per cui (ItaliaOggi del 10/5/2013) la questione è stata rimessa al primo presidente della Suprema corte per l'assegnazione alle Sezioni unite civili. L'ordinanza che lo ha deciso, la numero 12056/13, è stata depositata ieri.
Nonostante si tratti di una decisione interlocutoria, le motivazioni sono piuttosto ampie (30 pagine) e pervengono a una conclusione diametralmente opposta alla sentenza n. 23052 del 14 dicembre 2012. Gli enti locali vogliono il rimborso della Tcg versata all'erario in quanto ritengono che il nuovo Codice delle comunicazioni (dlgs n. 259/2003) abbia liberalizzato il mercato della telefonia. Pertanto, poiché l'atto amministrativo costituito dalla concessione statale (regime pubblico) è stato sostituito dal contratto tra l'utente e il gestore telefonico (regime privato), la tassa non è più dovuta. Un orientamento che è stato condiviso dalla maggior parte delle Ctp e Ctr interpellate. Ma che ha subito un brusco stop con la prima (e fino a ieri unica) pronuncia della Cassazione del dicembre scorso. La sentenza n. 23052/12 ha infatti stabilito che la fornitura di servizi di telefonia, ancorché attività libera, «resta comunque assoggettata da un regime autorizzatorio da parte della p.a.». Rendendo quindi legittimo il tributo. Ma nella nuova ordinanza il collegio presieduto da Antonio Merone (relatore Stefano Olivieri) elabora un'ulteriore interpretazione, che si discosta sia dalla posizione dell'Agenzia delle entrate ricorrente sia da quella sostenuta, nel caso in esame, da un comune del Bellunese (Sedico). «Il fondamento del diritto al rimborso della tassa versata dal comune non va rinvenuto nella liberalizzazione della fornitura dei servizi di comunicazione elettronica», si legge nell'ordinanza, «né tanto meno trova fondamento nella abrogazione dell'articolo 318 del T.u. n. 156/1973 disposta dal dlgs n. 239/2003». La vera ragione per cui la tassa è illegittima origina dal «rapporto di specialità tra i distinti complessi normativi» (dlgs n. 259/2003, direttiva n. 1999/5/Ue e dlgs n. 269/2001): tali provvedimenti hanno separato la disciplina normativa e tecnica dei telefonini, «che non prevede interventi autorizzativi del ministero per l'acquisto e l'impiego di tali apparecchi, dalla disciplina generale degli altri impianti radioelettrici dettata dal dlgs n. 259/2003, che ne assoggetta ancora l'impiego al preventivo rilascio della licenza di esercizio». In linea con la direttiva del '99, infatti, ogni utente «può acquistare sul mercato e utilizzare liberamente l'apparecchio terminale di comunicazione, senza dover richiedere e ottenere alcuna autorizzazione da parte del ministero».
