Exit strategy
Veniamo alla legge «incriminata». La normativa dispone che gli avvocati dipendenti pubblici a tempo parziale che hanno ottenuto l'iscrizione sulla base della richiamata normativa del 1996 possono optare, nel termine di tre anni, tra il mantenimento del rapporto di pubblico impiego, che in questo caso ritorna ad essere a tempo pieno, e il mantenimento dell'iscrizione all'albo degli avvocati con contestuale cessazione dei rapporto di pubblico impiego; in questa seconda ipotesi il dipendente pubblico part-time conserva per cinque anni il diritto alla riammissione in servizio a tempo pieno; inoltre in caso di mancato esercizio dell'opzione tra libera professione e pubblico impiego entro il termine di trentasei mesi dall'entrata in vigore della legge stessa, i consigli degli ordini degli avvocati provvedono alla cancellazione d'ufficio dell'iscritto dal proprio albo.
Interesse pubblico
Insomma, la legge 339/03 ha posto un aut aut ai travet che avevano scelto l'orario ridotto per esercitare la contestualmente professione forense. Non ha senso riproporre le argomentazioni contrarie all'incompatibilità anche dopo il dl 138/11, che pure ha introdotto liberalizzazioni nel mondo delle professioni oltre che nell'economia. Il punto è che deve escludersi ogni abolizione dei vincoli per effetto dello ius superveniens perché l'incompatibilità fra pubblico impiego, per quanto part-time, ed esercizio della professione forense risponde a specifiche esigenze di interesse pubblico: l'attività privata di avvocato ha natura molto peculiare e può dar vita a intrecci pericolosi se combinata al lavoro di dipendente dell'amministrazione. Il «no» ai conflitti d'interesse viene anche dalla giurisprudenza della Consulta. Inutile infine invocare la giurisprudenza Ue, laddove la stessa Corte di giustizia europea ritiene legittimo per il legislatore nazionale disporre la cancellazione dell'albo. Non si può dunque invocare il principio comunitario della libera circolazione contro la legge 339/03: la normativa, in effetti, non regola l'organizzazione della professione forense ma soltanto le modalità di svolgimento del servizio presso enti pubblici.
