In caso di mancato accordo fra consulente del lavoro e cliente, il compenso del professionista sarà liquidato dal giudice in base al valore, alla natura, all'importanza, alla difficoltà e alla complessità della pratica. Ma avranno la loro importanza anche le condizioni d'urgenza per l'espletamento dell'incarico, i risultati e i vantaggi anche non economici ottenuti dal cliente, l'impegno profuso e il pregio dell'opera prestata. Ma non solo. Il giudice potrà aumentare al professionista il compenso del 100% per le pratiche di eccezionale importanza e complessità oppure ridurglielo del 50% per le prestazioni eseguite in modo celere. Per effetto della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7/5/2013 del decreto del ministero del lavoro n. 46 del 21/2/2013, entreranno in vigore il 22 maggio «i nuovi parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, dei compensi spettanti agli iscritti all'albo dei consulenti del lavoro» dopo l'abrogazione totale dei tariffari prevista dal decreto Cresci Italia del 2012. Per l'applicazione delle disposizioni del decreto in commento, sono state individuate le seguenti attività svolte dai professionisti: a) amministrazione del personale (subordinato, autonomo e parasubordinato); b) calcolo del costo del lavoro, determinazione e calcolo del trattamento di fine rapporto; c) ammortizzatori sociali; d) risoluzione rapporti; e) dichiarazioni e denunce previdenziali, assistenziali, assicurative e fiscali; f) contenzioso fiscale, dichiarazioni e prestazioni amministrative, contabili, fiscali-tributarie; g) contenzioso del lavoro, amministrativo, previdenziale, assicurativo, sindacale, giudiziale e stragiudiziale; h) contrattualistica; i) consulenze tecniche di parte; l) altre prestazioni specifiche e compensi a tempo. Il valore della prestazione sarà determinato dal giudice in relazione alle singole attività svolte dal professionista. E il compenso sarà di norma liquidato applicando al valore della prestazione le percentuali variabili stabilite nell'apposita tabella A allegata al decreto. I compensi liquidati comprenderanno l'intero corrispettivo per la prestazione professionale, incluse le attività accessorie alla stessa. Per gli incarichi non conclusi si terrà conto dell'opera effettivamente svolta. L'assenza di prova del preventivo di massima (legge 24 marzo 2012, n. 27) costituirà elemento di valutazione negativa da parte dell'organo giurisdizionale per la liquidazione del compenso.