La determinazione del compenso. L'articolo 5 riporta i «criteri generali per la determinazione dei compensi». In pratica, in caso di liquidazione del compenso dell'avvocato da parte del giudice, in mancanza di accordo tra avvocato e cliente, il giudice dovrà tenere conto «delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata». Come l'importanza dell'opera, la natura e il valore della pratica, la quantità delle attività compiute in relazione alla posizione processuale e all'impulso dell'azione, le condizioni soggettive del cliente, i risultati conseguiti, il numero delle questioni trattate, i contrasti giurisprudenziali, la quantità e il contenuto della corrispondenza intrattenuta dall'avvocato con il cliente e con gli altri soggetti nel corso della pratica. Il giudice dovrà obbligatoriamente tenere conto dei parametri di cui alle tabelle e, ove ricorressero i presupposti, «nella liquidazione potrà motivatamente discostarsi in aumento fino al 70% ovvero in diminuzione fino al 30%».
Le tabelle dei parametri riguardano il settore civile e corrispondono ciascuna al tipo di procedimento (compresi la materia stragiudiziale, la mediazione, le procedure concorsuali, quelle arbitrali, i processi amministrativi e tributari, i processi davanti alle giurisdizioni superiori). Una tabella riguarda invece il penale. La proposta del Consiglio nazionale forense «supera il decreto Parametri 140/2012», si legge in una nota diffusa dal Cnf, «in relazione non solo agli ingiustificati abbattimenti dei compensi che giungono fino alla metà per le attività di difesa previste dalla legge a carico dei legali, ma anche in relazione a gravi lacune, peraltro puntualmente segnalate in note inviate sin dalla predisposizione del decreto 140 al ministero della giustizia».
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