Lo ha sancito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 19099 del 3 maggio 2013, ha spiegato come una deroga al principio formulato sia rappresentata dal nuovo regime dell'Iva per cassa così come ridisegnato dal decreto sviluppo del 2012.
Ciò perché, spiega la terza sezione penale del Palazzaccio, l'art. 10-ter del dlgs n. 74 del 2000 assoggetta a sanzione penale chiunque, nei limiti previsti dall'art. 10-bis, non versi l'Imposta sui valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo di imposta successivo. La condotta del reato in esame, di natura omissiva e a carattere istantaneo, consiste, dunque, nel non versare all'Erario la somma dovuta sulla base della dichiarazione annuale.
Sul fronte del fondo patrimoniale il Collegio di legittimità ha ricordato invece che non può rinvenirsi alcuna incompatibilità tra il sequestro preventivo e i regimi di particolare favore assicurati dalle leggi civili a taluni beni in ragione della loro natura o destinazione. Infatti, le norme civilistiche che definiscono la natura di taluni cespiti patrimoniali ovvero disciplinano l'esecuzione coattiva civile riguardano esclusivamente la definizione della garanzia patrimoniale a fronte delle responsabilità civili, senza toccare in nulla la disciplina della responsabilità penale, nel cui esclusivo ambito ricade invece il sequestro preventivo. Peraltro, proprio la struttura e la finalità del sequestro preventivo rendono evidente e non equivocabile la differenza con le fattispecie civilistiche, tanto cautelari che espropriative: il sequestro preventivo non presuppone alcuna responsabilità civile, ed è anzi indipendente dall'effettiva provocazione di un danno quantificabile. Infatti, non prelude ad alcuna espropriazione, ma semmai a un provvedimento sanzionatorio, quale è la confisca, che prescinde dal danno e considera solo l'esistenza di un particolare rapporto di strumentalità o di derivazione tra la cosa e il reato.
