
La nota richiama l'attenzione sull'ultima rata Tares chiarendo che, l'utilizzo degli strumenti di pagamento in uso durante i precedenti regimi di prelievo è precluso per l'ultima rata della Tares, come espressamente precisa la stessa lettera b). Dunque per l'anno 2013 il pagamento avviene almeno in due rate in quanto l'ultima deve essere versata con F 24 unitamente alla maggiorazione.
Tradotto in pratica, solo ai fini dell'acconto è ammesso il ricorso ai soggetti che hanno gestito nel 2012 con le stesse modalità di pagamento e conti correnti. I comuni in riscossione diretta manterranno i conti Tarsu, i comuni in concessione utilizzeranno i canali Tarsu/Tia 2012 compreso il gruppo Equitalia (la circolare non lo dice ma è ragionevole affermare che la norma è specialissima). Per l'ultima rata si ritorna al modello regolamentare costruito sull'articolo 14. La circolare compie uno sforzo per i comuni che avevano affidato la Tia al gestore dei rifiuti, chiarendo che è possibile attribuire direttamente il gettito a quest'ultimi, anche dell'ultima rata e non solo dell'acconto. Per l'ultima rata la riscossione è sempre riservata al sistema F24. Se il conto è di un soggetto terzo, è possibile richiamare il termine di riversamento entro la prima decade del mese, contenuto nella lettera gg-septies dell'articolo 7, comma 2, dl 70/2011. La circolare non si sofferma sull'ipotesi del comune che intenda adottare la tariffa corrispettivo. È ragionevole pensare che fino all'adozione del regolamento che la istituisce, l'acconto è reso a titolo di prelievo tariffario (tributario) che sarà regolato con la rata finale accompagnata dalla fattura del servizio in caso di corrispettivo. Contestualmente la delibera dovrà procedere all'affidamento del servizio per la riscossione dell'acconto. Imbarcarsi nell'utilizzo di questa facoltà non è cosa semplice negli atti e nemmeno nella pratica, dato che le complicazioni si presenteranno con l'ultima rata a conguaglio.
Sulla maggiorazione, si conferma che la riserva del gettito allo Stato non ne muta la disciplina e la gestione che resta in capo al comune. Gli enti locali hanno la facoltà di variare le scadenze di versamento della Tares, ivi compresa, quindi, quella riferita alla maggiorazione e questo comporta che potrebbe presentarsi anche l'ipotesi dell'ultima rata spostata ben più avanti del 2013 dato che il decreto non pone limiti temporali. Si conferma che determinante, per comprendere il meccanismo di riscossione della Tares e della tariffa corrispettivo, sarà il decreto di definizione degli strumenti di riscossione. Alla fine, sarebbe bastata una sola norma generale: la facoltà di richiedere acconti applicando le tariffe dell'anno precedente, necessità propria di un tributo collegato al finanziamento di un servizio pubblico.
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