Scatti illimitati
L'uso del telefono d'ufficio per motivi personali non è di per sé reato da parte dell'impiegato pubblico. A patto che quantità e qualità delle chiamate risultino non significative dal punto di vista economico e funzionale. È dunque escluso che il travet possa usare il cellulare di servizio soltanto per motivi di emergenza per evitare di essere penalmente perseguibile. Affinché si configuri l'ipotesi criminosa di cui al secondo comma dell'articolo 314 Cp, infatti, è pur sempre richiesta l'offensività del fatto: ecco spiegato perché ai fini della rilevanza penale si richiede un danno alle finanze pubbliche o all'organizzazione del lavoro, laddove quest'ultima eventualità può assumere un autonomo e determinante rilievo nei casi in cui l'utenza è legata a un contratto «tutto incluso» con il gestore telefonico.
Valutazione complessiva
Resta da capire perché, nella specie, non si possano configurare le altre e diverse fattispecie criminose ipotizzate dalla giurisprudenza di legittimità, che oggi torna all'antico nell'indicare la soluzione nel peculato d'uso. Il peculato ordinario, per esempio, va escluso perché risulta tecnicamente impossibile «l'appropriazione» delle onde elettromagnetiche che consentono la comunicazione. Ancora: il costo delle chiamate, anche nei contratti a consumo, è il frutto di una complessiva valutazione del budget del sistema di comunicazione. La truffa, poi, va esclusa perché l'indebito vantaggio del pubblico funzionario che abusa del cellulare d'ufficio risulta immediato e non subordinato all'induzione in errore di nessuno. Estinto per prescrizione, nella specie, il reato di un alto dirigente della diplomazia italiana (ma resta il reato di falso per un conguaglio truccato).
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