
Delibere comunali e versamenti. Nella circolare ministeriale viene precisato che dal 2013 ha effetto costitutivo la pubblicazione sul sito del ministero dell'economia e delle finanze delle delibere di approvazione di aliquote e detrazioni d'imposta, nonché dei regolamenti comunali. Questi atti devono essere inviati solo per via telematica e vanno inseriti nell'apposito Portale del federalismo fiscale. Delibere e regolamenti condizionano anche i versamenti del tributo. Il quantum dovuto per l'imposta è legato all'avvenuta pubblicazione sul sito ministeriale dei provvedimenti comunali. Al riguardo il ministero ha chiarito che, qualora i comuni non inviino questi atti generali entro le scadenze fissate dalla legge, scatta «un meccanismo di salvaguardia per consentire, comunque, i versamenti dell'imposta nei termini dovuti». Se la pubblicazione non viene fatta entro il 16 maggio, i contribuenti sono legittimati a calcolare l'acconto, nella misura del 50%, sulla base delle aliquote e detrazioni dei 12 mesi dell'anno precedente. Qualora dovesse essere confermata la sospensione della rata di giugno dell'Imu prima casa (promessa dal premier Enrico Letta), la procedura di cui sopra dovrà essere tenuta bene in mente dai contribuenti alle prese con il pagamento dell'Imu sulle seconde case. Per esempio, se un contribuente ha pagato 600 euro di Imu nel 2012 per una seconda casa, con aliquota del 7,6 per mille in acconto (dovuto 250 euro) e del 9 per mille a saldo, con conguaglio sulla prima rata (dovuto 350 euro), per l'acconto 2013 sarà tenuto a versare 300 euro, vale a dire la metà dell'importo pagato per l'intero anno.
Se gli atti generali non vengono pubblicati entro il 16 maggio, il versamento della seconda rata, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata, deve essere eseguito tenendo conto degli atti pubblicati sul sito ministeriale entro il 16 novembre. Altrimenti, i contribuenti possono calcolare l'imposta facendo riferimento a aliquote e detrazioni deliberate per l'anno precedente. Se la deliberazione non risulti pubblicata neanche per il 2012, il contribuente dovrà applicare le aliquote stabilite dalla legge.
Dichiarazioni. Secondo il ministero, l'ampliamento del termine per la presentazione della dichiarazione ha lo scopo di evitare un'eccessiva frammentazione dell'obbligo derivante dal precedente «termine mobile dei 90 giorni» e risolve i problemi sorti in ordine alla possibilità di ricorrere all'istituto del ravvedimento operoso «che altrimenti non avrebbero trovato soluzione».