È quanto affermato dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 18762 del 29 aprile 2013.
Dunque, la seconda sezione penale ha respinto il ricorso presentato dalla Procura di Cagliari che chiedeva l'annullamento dell'assoluzione pronunciata dalla Corte d'Appello in favore di un imprenditore che non aveva anticipato a un suo di pendente l'indennità di malattia e gli assegni familiari.
Allorché il datore di lavoro, spiegano i Supremi giudici in sentenza, si limiti a esporre dati e notizie false in sede di denunce obbligatorie, è configurabile il reato di cui all'art. 37 della legge 24 novembre 1981 n. 689 (qualora dal fatto derivi un'evasione contributiva per un importo mensile superiore a 5.000.000 di lire) e non il diverso reato di truffa, per il quale oltre alle false dichiarazioni devono sussistere artifici e/o raggiri di altra natura. Questi raggiri, inoltre, potrebbero ravvisarsi ove all'Inps fosse simulata la situazione all'origine del debito portato a conguaglio.
Qualora, invece, la discordanza tra la situazione rappresentata all'Inps e quella reale riguardi solo l'effettiva erogazione di somme che l'ente previdenziale è tenuto a corrispondere al lavoratore tramite il datare e quest'ultimo sostanzialmente riconosca il suo obbligo di corrisponderle (pur non avendole di fatto, ancora, corrisposte) nei confronti dell'ente previdenziale, il datore di lavoro sicuramente realizza o, quanto meno, pone in essere atti idonei a realizzare l'ingiusto profitto del conguaglio delle prestazioni che assume di aver anticipato ma non determina alcun danno. Il lavoratore, infatti, non potrebbe che rivolgersi all'impresa per ottenere quanto gli spetta avendo l'ente previdenziale, attraverso il conguaglio, adempiuto il suo obbligo. Sotto questo profilo il reato di truffa non sussiste.
Di diverso avviso la Procura generale del Palazzaccio che, nell'udienza del 15 gennaio scorso, ha chiesto al Collegio di legittimità di aderire alla tesi della pubblica accusa e di annullare l'assoluzione.
