- appartengono a imprese;
- sono classificabili nel gruppo D;
- non sono iscritti in catasto;
- sono distintamente contabilizzati;
- sono sforniti di rendita catastale.
Per questa tipologia di immobili risulta inapplicabile il criterio generale di determinazione dell'ammontare dell'Imu (e cioè rendita catastale x aliquote stabilite dal comune), poiché detti immobili sono sforniti di rendita. Soccorre, allora, l'art. 5, comma 3, del dlgs 30 dicembre 1992, n. 504 (richiamato dall'art. 13, comma 3, del dl 6 dicembre 2011, n. 201) che stabilisce una particolare modalità di quantificazione del valore da assumere e che deve essere seguita fino all'anno in cui gli immobili in esame vengono iscritti in catasto con attribuzione di rendita. Il valore deve essere fissato alla data di inizio di ciascun anno solare o, se successiva, alla data di acquisizione, applicando i coefficienti che sono aggiornati annualmente con un decreto del Mef sulla base dei dati risultanti all'Istat sull'andamento del costo di costruzione di un capannone. Nella risoluzione n. 6/df del 28 marzo 2013 è stato precisato che detto valore è formato dal costo originario di acquisto/costruzione compreso il costo del terreno, dalle spese incrementative, dalle rivalutazioni economico/fiscali, eventualmente effettuate, dagli interessi passivi capitalizzati e dai disavanzi di fusione, come risultante dalle scritture contabili al 1° gennaio dell'anno in riferimento al quale è dovuta l'Imu. Nessuna particolare complicazione, quindi, per il calcolo dell'imposta, giacché bisogna applicare i coefficienti del decreto al valore dell'immobile che è costituito dall'ammontare che risulta dalle scritture contabili, al lordo delle quote di ammortamento; alla somma che ne risulta va, poi, applicata l'aliquota deliberata dal comune.
Ilaria Accardi
