La regolarizzazione.
La vicenda riguarda la detassazione dell'anno 2011, per la quale l'agenzia delle entrate introdusse una specifica «regolarizzazione» scaduta il 16 dicembre 2011 e scaturita dal cambio di regole poste a base dell'incentivo tra l'anno 2010 e l'anno 2011. La questione ruotava attorno a un punto, sul quale la posizione dell'agenzia fu particolarmente intransigente. Ossia sul fatto che non l'incentivo non potesse essere fruito prima della sottoscrizione dell'accordo collettivo di disciplina a livello territoriale. L'agenzia, in altre parole, non ha mai condiviso la lettura delle norme secondo cui è rimessa ampia delega alle parti sociali sull'attuazione del beneficio, tanto ampia da consentire pure di contemplare l'efficacia retroattiva della detassazione. Per i lavoratori e le aziende che avessero applicato indebitamente la detassazione prima dell'accordo, l'agenzia consentì di sanare le loro rispettive posizioni provvedendo a restituire l'incentivo fiscale fruito in maniera «irregolare» entro il 16 luglio 2011, termine poi prorogato al 16 dicembre 2011.
Ieri la conferma della «sanatoria». Infatti, Befera ha annunciato che i datori di lavoro che hanno effettuato i versamenti entro il 16 dicembre del 2011, restituendo le somme indebitamente attribuite ai lavoratori a titolo di detassazione, comprensivi degli interessi, non saranno sanzionati. Per i consulenti del lavoro si tratta di una novità di particolare interesse che prende atto delle richieste dei consulenti che, da tempo, anche attraverso la Fondazione Studi, ne avevano evidenziato le criticità.
