In caso di cessazione dell'attività, il rimborso del credito Iva risultante dalla dichiarazione annuale, che non sia stato chiesto attraverso la compilazione dell'apposito quadro, può essere richiesto dal contribuente con istanza da presentare entro il termine ordinario di prescrizione decennale. È quanto stabilisce la sentenza n. 7721 del 27 marzo 2013 della Corte di cassazione, che ha respinto il ricorso con il quale l'amministrazione finanziaria, impugnando la decisione della commissione tributaria regionale di Torino, aveva sostenuto l'intervenuta decadenza del diritto del contribuente per decorso del termine di decadenza biennale previsto dall'art. 21 del dlgs n. 546/92, motivazione già assunta a base del rigetto dell'istanza presentata dall'interessato. Nel quadro dell'altalenante giurisprudenza, sia di merito sia di legittimità, sulla questione del rimborso Iva del credito risultante dalla dichiarazione, ma non richiesto in modo rituale (all'epoca, compilazione del modello VR), la sentenza in commento rafforza quindi l'indirizzo favorevole ai contribuenti, che sembra decisamente prevalere nelle più recenti pronunce (con buona pace, purtroppo, dei molti contribuenti che sono incappati nel filone contrario e si sono visti negare il credito). La Corte, in particolare, ha dichiarato infondato il ricorso del fisco basandosi sui seguenti principi affermati in precedenza dal giudice di vertice:
in tema di Iva, l'art. 30 del dpr 633/72, nel disciplinare il diritto del contribuente al rimborso dell'eccedenza d'imposta a credito nell'ipotesi di cessazione dell'attività, pur facendo riferimento alla dichiarazione presentata dal contribuente, non subordina l'esercizio di tale diritto al rispetto di particolari adempimenti formali (sentenza n. 13920/2011); in secondo luogo, la richiesta di rimborso relativa all'eccedenza a credito emergente a seguito della cessazione dell'attività, essendo disciplinata, appunto, dal citato art. 30, è soggetta al termine di prescrizione ordinario decennale, essendo il più breve termine biennale (di decadenza) previsto dall'art. 21 del dlgs n. 546/92 applicabile soltanto in via residuale, in mancanza di disposizioni specifiche. La circostanza che l'attività del contribuente non prosegue, infatti, è tale da precludere la possibilità alternativa, contemplata dal citato art. 30, di riportare il credito d'imposta a nuovo nel periodo successivo (sentenza 9794/2010).