Trova così soluzione il dubbio che era emerso dalla lettura del decreto sui pagamenti dei debiti delle pubbliche amministrazioni uscito dal consiglio dei ministri. Dalla versione pubblicata in G.U., emerge invece che l'art. 10, c. 4, lett. a), del dl 35/2013, sostituendo altresì l'originaria formulazione contenuta nell'ultimo periodo dell'art. 13, comma 12-ter, dl 201/2011, ha, di fatto, prorogato al 30/6/2013 anche la presentazione della denuncia riguardante le modificazioni intercorse tra il 1º gennaio e il 6 novembre 2012. Va da sé che i contribuenti, che ne avessero eventualmente omesso la presentazione entro il 4/2/2013, potranno adempiere, senza applicazione di sanzioni, entro il 30/6/2013. Sulla base di un'interpretazione logico-sistematica è da ritenere che anche le variazioni intervenute tra il 7/11/2012 e il 31/12/2012 potranno essere legittimamente dichiarate fino al 30/6/2013 (e non più, quindi, entro il più ristretto termine dei 90 giorni dalla data dell'evento modificativo), mentre quelle afferenti l'anno d'imposta 2013, ancorché riguardanti il periodo 1/1-9/4/2013 (data di entrata in vigore del dl 35/2013), potranno essere denunciate al comune entro il 30/6/2014.
