Nella sentenza, la Corte ha osservato che, in base alla direttiva, chiunque indica l'Iva in una fattura è tenuto comunque a versarla all'erario, anche se non corrisponde a un'operazione imponibile. La disposizione mira a evitare il rischio di perdita di gettito fiscale che può derivare dal diritto alla detrazione del destinatario. Nel caso di specie, il diritto nazionale impedisce al fornitore di rettificare la fattura dopo che il fisco ha definitivamente recuperato dal destinatario l'importo dell'Iva detratta e quindi è stato completamente eliminato il rischio per l'erario. In una situazione simile, il divieto di correggere la fattura eccede quanto necessario al raggiungimento dello scopo di evitare perdite di gettito. Pertanto il principio di neutralità dell'Iva osta a che l'amministrazione neghi al fornitore il rimborso dell'Iva fatturata per errore al cliente perché tale fornitore non ha rettificato la fattura errata, quando essa ha già definitivamente negato al cliente il diritto di detrarre detta Iva, circostanza che comporta l'impossibilità di correggere la fattura. Tale principio potrà essere fatto valere dal contribuente in opposizione alla pretesa fiscale.
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