La norma. L'art. 13, c. 12-ter del dl 201/2011 prevedeva, fino alla recente modifica, che la dichiarazione Imu dovesse essere presentata entro 90 giorni dalla data in cui si era verificato uno dei casi indicati nelle istruzioni ministeriali allegate al modello approvato con dm 30/10/2012. Il che poneva due ordini di problemi. Il primo riguardava il rischio che i contribuenti venissero a conoscenza dell'adempimento in ritardo, e quindi, in molti casi, oltre il termine utile per ricorrere al ravvedimento. Il secondo, come riportato nella relazione governativa al dl 35/2013, era connesso agli «insolubili problemi» sorti nell'applicazione del cd. ravvedimento lungo, non essendosi più in presenza di una “dichiarazione periodica”. La sostituzione, ad opera dell'art. 10, c. 4, del dl 35/2013, della locuzione “entro 90 giorni” con quella “entro il 30 giugno dell'anno successivo”, fa sì che entro la fine di giugno il contribuente possa dichiarare tutte le variazioni rilevanti intervenute l'anno precedente. Proprio come accadeva per l'Ici, con l'unica differenza che adesso il termine non è più legato a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi ma è a data fissa per tutti i contribuenti: entro il 30 di giugno dell'anno successivo.
Il ravvedimento. Essendo fuori discussione che la dichiarazione Imu non riguarda più un singolo evento bensì l'intera annualità d'imposta, con effetto anche per gli anni successivi, non dovrebbero più esservi più dubbi sul fatto che il termine lungo (art. 13, c. 1, lett. b, dlgs 446/1997), utile a sanare omessi, insufficienti o tardivi versamenti di acconti e saldi, vada individuato nel 30 giugno dall'anno successivo; con applicazione della sanzione ridotta del 3,75%. L'omissione dichiarativa potrà invece essere sanata entro il 28 di settembre con una sanzione pari al 10% dell'imposta dovuta (con un importo minimo di 5 euro).
Il raggio d'azione. Rimossi così gli ostacoli posti dal termine “mobile” dei 90 giorni, resta ora da capire se la modifica in esame potrà operare retroattivamente o se, invece, riguarderà le sole variazioni intervenute dal 9/4/2013 in poi. A favore di un'applicazione della novella anche nei casi di variazioni significative accadute dall'1/1/2012, militerebbe la circostanza che l'Imu è entrata in vigore l'anno scorso, e quindi si potrebbe ragionevolmente parlare di una “riapertura dei termini”, fino al 30/6/2013, per la presentazione di dichiarazioni riguardanti le variazioni intervenute nel 2012. Sennonché l'assenza di una disposizione derogatoria rispetto alla data di entrata in vigore del dl 35/2013, oltre al fatto che non è stato contestualmente abrogato l'ultimo periodo del comma 12-ter dell'art. 13 del dl 201/2012, che ha fissato al 4/2/2013 il termine per la presentazione della dichiarazione relativa alle variazioni 1/1 - 6/11/2012, non rende certa l'applicabilità della nuova scadenza a tutte le situazioni accadute dall'1/1/2012. Esigenze di semplificazione dovrebbero tuttavia portare il legislatore, in sede di conversione del decreto, o il ministero, in sede interpretativa, ad un superamento di tale ostacolo.
