
Dichiarazioni. Viene dunque ampliato il termine per presentare la dichiarazione della nuova imposta locale. Il termine breve di 90 giorni, oltre a rendere più difficoltosi gli adempimenti dei contribuenti, si legge nella relazione ministeriale, ha «ripercussioni negative sull'applicabilità delle norme in materia di ravvedimento». Del resto l'articolo 13 del decreto legislativo 472/1997, che disciplina il ravvedimento operoso, come indicato nella relazione di accompagnamento al decreto, prevede due diversi termini «collegati alla natura periodica o non periodica della dichiarazione».
Delibere comunali e versamenti. Dal 2013 ha effetto costitutivo la pubblicazione sul sito del Mef delle delibere di approvazione di aliquote e detrazioni d'imposta, nonché dei regolamenti comunali. Questi atti devono essere inviati solo per via telematica e vanno inseriti nell'apposito Portale del federalismo fiscale. Delibere e regolamenti, tra l'altro, condizionano anche i versamenti del tributo. Il quantum dovuto per l'imposta è infatti legato all'avvenuta pubblicazione sul sito ministeriale degli atti generali comunali. Se la pubblicazione non viene fatta entro il 16 maggio, i contribuenti sono legittimati a calcolare l'acconto, nella misura del 50%, sulla base delle aliquote e detrazioni dei 12 mesi dell'anno precedente. Per rispettare la data del 16 maggio è però imposto ai comuni di inviare delibere e regolamenti entro il 9 maggio dell'anno di riferimento. Qualora non vengano pubblicati entro il 16 maggio, il versamento della seconda rata, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata, deve essere eseguito tenendo conto degli atti pubblicati sul sito ministeriale entro il 16 novembre. In tal caso i comuni devono trasmettere le loro determinazioni entro il 9 novembre. Altrimenti, imposta calcolata con riferimento a aliquote e detrazioni dell'anno precedente.