
La questione è connessa al fatto che il comma 380 dell'art. 1 della legge n. 228/12 stabilisce che il gettito dell'Imu, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, è calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, prevista dal comma 6, primo periodo, dell'art. 13 del dl n. 201/11. Detta norma non fa alcuna menzione del gettito relativo ai fabbricati rurali ad uso strumentale classificati nel gruppo catastale D.
È stato chiarito che il gettito Imu che deriva da detti immobili deve comunque essere attribuito allo stato sia pure con l'aliquota dello 0,2%, prevista dall'art. 13, comma 8, del dl n. 201. La soluzione offerta trova una sua motivazione nella circostanza che per questi immobili il legislatore dell'Imu ha creato un particolare regime agevolato prevedendo espressamente l'aliquota ridotta allo 0,2%. Ciò comporta che le disposizioni del comma 380, dell'art. 1 della legge n. 228/12, non possono avere il significato di calpestare tale sistema per così dire «speciale» e legittimare l'applicazione per i fabbricati rurali ad uso strumentale dell'aliquota standard dello 0,76%. Anche dal punto di vista logico tale argomentazione non sembra avere alcun supporto, in quanto l'aliquota Imu per tali immobili potrebbe paradossalmente passare dallo 0,1% al 1,06%, per effetto del possibile aumento di tre punti percentuali.
Secondo i tecnici del ministero, l'unico effetto della norma della legge di stabilità per il 2013 per i fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola, classificati nel gruppo catastale D, è quello di riservare allo stato il gettito con l'aliquota dello 0,2%, che peraltro i comuni non possono certo ridurre dello 0,1%, come consentiva loro il comma 8 dell'art. 13 del dl n. 201/11.
Le modifiche della legge di stabilità sono destinate a condizionare la manovrabilità delle aliquote da parte dei comuni che, per effetto della riserva allo stato del gettito dell'Imu derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo D, ad aliquota dello 0,76%, potranno intervenire solo aumentando detta aliquota sino a 0,3 punti percentuali, assicurandosi tale maggior gettito, ma non potranno, invece, ridurla. Ciò determina l'incompatibilità delle nuove norme con le disposizioni dell'art. 13 del dl n. 201/11 che:
Tali innovazioni influenzano le disposizioni regolamentari adottate dai comuni per il 2012, giacché le disposizioni che stabiliscono un'aliquota inferiore a quella dello 0,76% con riferimento agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo D non sono più applicabili per il 2013, per cui i comuni devono approntare le necessarie modificazioni.
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