
I giovani che si siano iscritti per la prima volta dal 2009 con età inferiore ai 35 anni versano il contributo soggettivo nella misura ridotta del 50% (ossia 6% del reddito professionale con un minimo di euro 1.020). Ai fini della riduzione non è necessaria alcuna richiesta. Sarà applicata d'ufficio. È prevista, comunque, la possibilità di versare la contribuzione soggettiva nella misura intera (ossia 12% del reddito professionale con un minimo di euro 2.040). Questo perché, con il nuovo metodo di calcolo delle pensioni di tipo contributivo, versare il contributo dimezzato oppure intero ai fini pensionistici fa la sua differenza.
I pensionati di vecchiaia e vecchiaia anticipata (già anzianità) che siano rimasti iscritti all'ente, versano il contributo soggettivo nella misura intera (ossia 12% del reddito professionale con un minimo di euro 2.040). Possono chiedere, tuttavia, di versare l'aliquota ridotta del 50% (ossia 6% del reddito professionale con un minimo di euro 1.020). In tal caso, la riduzione contributiva decorre dal mese successivo a quello della richiesta. Coloro che al 31 dicembre 2012 già avevano optato per il pagamento del contributo soggettivo previsto per la ex prima fascia di anzianità non dovranno presentare alcuna istanza: il dimezzamento sarà applicato d'ufficio.
In base all'articolo 37 del regolamento di previdenza e assistenza, anche i consulenti del lavoro iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria dovranno corrispondere all'ente la contribuzione soggettiva nella misura intera (ossia 12% del reddito professionale con un minimo di euro 2.040). A partire dall'anno 2013, infatti, non sussiste più la facoltà di riduzione al 50% in favore di tali soggetti.