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Multa contante senza vincoli nonostante la tracciabilità

del 15/03/2013
di: di Stefano Manzelli
Multa contante senza vincoli nonostante la tracciabilità
Chi deve pagare una multa salata in contante alla polizia stradale non deve preoccuparsi del vincolo sulla tracciabilità obbligatorio per gli importi superiori a 1.000 euro. Quando i pagamenti sono effettuati a favore dello stato o degli altri enti pubblici infatti è sempre possibile derogare alle strette disposizioni previste dal dlgs 231/2007. Lo ha chiarito il Ministero dell'interno con un inedito parere del 6 febbraio divulgato dal comando della polizia municipale di Torino con la circolare del 20 febbraio 2013, n. 25. Dal 6 dicembre 2011 la libera circolazione del denaro contante è limitata a 1.000 euro per effetto del dl 201/2011, convertito nella legge 214/2011, che ha inciso, modificandolo, sul contenuto del dlgs 231/2007. Con le recenti riforme stradali, peraltro, sono sensibilmente aumentate le possibilità di riscossione delle multe brevi manu, specialmente in caso di veicoli stranieri e di violazione delle disposizioni in materia di tempi di guida e di riposo dei mezzi pesanti. In relazione a questa circostanza abbastanza diffusa il comando della polizia locale torinese ha richiesto chiarimenti al ministero evidenziando in particolare la possibilità di ricomprendere i pagamenti delle infrazioni stradali nelle deroghe espressamente contemplate dall'art. 49 del dlgs 231/2007. Con la risposta dell'organo di coordinamento dei servizi di polizia stradale è stata sciolta ogni riserva. Le disposizioni contenute nell'art. 49/17° del dlgs 231/2007, specifica il ministero, «consentono di derogare tale limite quando i pagamenti sono effettuati allo stato o agli altri enti pubblici». Specifica infatti letteralmente questa normativa che «restano ferme le disposizioni relative ai pagamenti effettuati allo Stato o agli altri enti pubblici e alle erogazioni da questi comunque disposte verso altri soggetti. È altresì fatta salva la possibilità di versamento prevista dall'articolo 494 del codice di procedura civile». Alla luce di questa considerazioni, conclude la circolare torinese, trova piena applicazione il disposto degli artt. 202 e 207 del codice stradale, indipendentemente dall'importo della sanzione pecuniaria prevista.
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