Secondo l'Agenzia, per gli immobili inagibili per i quali siano rispettate tutte le prescrizioni contenute nell'articolo 13, comma 3, lett. b) del decreto «salva Italia» (201/2011), è dovuta solamente l'Imu. Per questi fabbricati l'Imu è dovuta in misura ridotta, in quanto la base imponibile è pari al 50 per cento. Dunque, non possono essere considerati esenti e, per l'effetto, «opera l'effetto di sostituzione dell'Irpef».
In effetti, l'articolo 8 del decreto sul Federalismo municipale (23/2011) dispone in via di principio che la nuova imposta locale sostituisce, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute per i redditi fondiari relativi ai beni non locati. Inoltre, l'articolo 9 dello stesso decreto stabilisce che sono comunque assoggettati alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, «ove dovute», gli immobili esenti dall'Imu. La circolare delle Entrate richiama una precedente circolare ministeriale 3DF/2012, con la quale è stato già precisato che la locuzione «ove dovute» «è finalizzata a ribadire che, nel momento in cui si verifica un'esenzione ai fini Imu, devono comunque continuare ad applicarsi le regole ordinarie proprie che disciplinano l'Irpef e le relative addizionali». Pertanto, sono assoggettati alle imposte sui redditi solo gli immobili esenti dall'imposta comunale.
Per i fabbricati inagibili o inabitabili il legislatore non aveva, nel momento in cui è stata istituita la nuova imposta locale, previsto alcun trattamento agevolato. Solo con l'articolo 4 del dl 16/2012, che ha integrato l'articolo 13, è stata disposta la riduzione al 50% della base imponibile. Della stessa riduzione possono fruire i fabbricati di interesse storico o artistico. È previsto che lo stato d'inagibilità debba essere accertato dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che è tenuto ad allegare idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva.
Per l'Ici, ma il principio è applicabile anche all'Imu, la giurisprudenza ha sostenuto che spetti il trattamento agevolato anche nei casi in cui l'interessato non abbia presentato la dichiarazione d'inagibilità, purché sia noto all'amministrazione comunale lo stato dell'immobile. In queste situazioni la base imponibile deve essere ridotta al 50%, a condizione che il fabbricato non venga di fatto utilizzato. La riduzione è però limitata al periodo dell'anno durante il quale sussiste l'inagibilità. È evidente che le condizioni dell'immobile vanno accertate dall'ente impositore, sia se il contribuente alleghi idonea documentazione alla richiesta di riduzione dell'imposta, sia se presenti dichiarazione sostitutiva e autocertifichi questa situazione. Per avere diritto al beneficio previsto dalla legge, però, l'istanza deve essere inoltrata nel momento in cui il fabbricato è inagibile, al fine di consentire all'ente di verificare la dichiarazione del soggetto interessato.
Infine, bisogna ricordare che in base all'articolo 59, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 446/1997, il comune aveva la facoltà di introdurre nel regolamento che la riduzione dell'imposta spettasse solo quando il degrado del fabbricato non fosse superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. Con l'introduzione dell'Imu questa disposizione è stata espressamente abrogata.