
Le prestazioni. L'indennità di maternità per le artigiane, commercianti e coltivatrici dirette, stabilita dalla legge n. 546/1987, compete per i due mesi antecedenti la data presunta del parto e per i tre mesi successivi alla data effettiva. Le giornate indennizzabili sono tutte quelle cadenti nel suddetto periodo, fatta eccezione per le domeniche e le festività nazionali e infrasettimanali. In caso di aborto, spontaneo o terapeutico, che si verifichi non prima del terzo mese di gravidanza, la prestazione è riconosciuta per un periodo di 30 giorni successivi all'evento.
Misura dell'indennizzo. L'indennità giornaliera spettante alle lavoratrici del settore agricolo è calcolata in misura pari all'80% della retribuzione minima giornaliera prevista per gli operai agricoli a tempo indeterminato, relativa all'anno precedente il parto. La misura dell'indennità fissata per l'anno in corso è pari a 32,52 euro al giorno (l'80% di 40,65 euro, minimo giornaliero del settore per l'anno 2012), anche quando il periodo indennizzabile ante partum sia iniziato nel 2012. Per le artigiane e le esercenti attività commerciali, invece, l'indennità è stabilita in misura pari all'80% del minimale contributivo vigente per gli impiegati dell'artigianato e del settore commercio. Per la prima delle due categorie l'importo giornaliero per il 2013 è di 33,52 euro (80% di 41,90 euro), mentre per le esercenti l'ammontare giornaliero dell'indennità scende a 29,38 euro (80% di 36,73 euro).
Astensione facoltativa. In aggiunta ai 5 mesi di astensione obbligatoria, le lavoratrici autonome hanno diritto a 3 mesi di astensione facoltativa dal lavoro nel primo anno di vita del bambino. Durante l'astensione alla lavoratrice spetta un indennizzo pari al 30% del minimale contributivo del settore. Pertanto, nel 2013 l'assegno giornaliero per astensione facoltativa è pari a 12,20 euro per le coltivatrici dirette, 12,57 euro per le artigiane e 11,02 euro per le commercianti.