
Una srl aveva ricevuto la verifica della Gdf, che contestava imponibili non dichiarati, ricavi omessi e costi illegittimamente dedotti. Dal verbale dei finanzieri era quindi derivato un avviso accertamento Ires per l'anno 2007 emesso dall'ufficio dell'Agenzia delle entrate. Il ricorrente, rappresentato in giudizio da Rossana e Daniele Giacalone, lamentava però la mancata allegazione dell'ordine di accesso, firmato dal comandante di zona delle Fiamme gialle, che autorizzava gli uomini in divisa a procedere alla verifica. Un elemento che induce la Ctp trapanese a censurare la rettifica fiscale. «La mancata allegazione dell'atto autorizzativo in indagini di polizia tributaria», si legge nella sentenza, «preclude al giudice di valutare in concreto le ragioni e i presupposti che hanno fatto ritenere opportuna la scelta del mezzo istruttorio utilizzato». L'accesso è una metodologia di controllo di natura discrezionale. Inoltre, esso va a condizionare l'ambito soggettivo del contribuente, sia dal punto di vista operativo sia sotto il profilo del diritto. Un «sacrificio» che, secondo i giudici siciliani, deve essere giustificato. «L'autorizzazione non rappresenta una mera formalità», osserva il collegio, «ma un atto indispensabile per rimuovere un ostacolo all'utilizzazione da parte degli uffici di uno strumento di indagine in grado di incidere in maniera significativa nella sfera privata dei contribuenti». È quindi indispensabile, pure per evitare un utilizzo indiscriminato del potere di indagine, che il soggetto verificato venga a conoscenza delle motivazioni che giustificano il ricorso a tale strumento di controllo. La carenza di motivazione o, a maggior ragione, la mancata consegna dell'ordine «escludono la legittimità dell'atto impugnato e comportano perciò il potere-dovere del giudice che le rilevi di dichiarare l'invalidità». L'orientamento è in linea con il principio affermato dalla Cassazione tributaria nella sentenza n. 15320/2001.
Non solo. Per poter sfruttare la norma di collegamento tra indagini penali e procedimento tributario previsto dall'articolo 33, comma 3 del dpr n. 600/1973, è necessario l'ok del pm (nel caso in esame non esibito). «Corollario di tale fattispecie è la non rilevanza delle prove», conclude la Ctp, «e in particolare delle notizie acquisite tramite dichiarazioni di terzi, nell'ambito del processo tributario ove la prova testimoniale non è ammessa».
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