La mancanza di detti requisiti determina la perdita del requisito di carattere soggettivo richiesto dalla norma per il riconoscimento del beneficio fiscale.
Lo afferma il dipartimento delle Finanze del Mef nella risoluzione n. 3/Df del 4/3/2013 che torna a chiarire alcuni aspetti del regolamento 19 novembre 2012, n. 200 di attuazione del comma 3 dell'art. 91-bis, del dl 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, ancora avvolti in una coltre fumogena.
Per comprendere la portata del primo principio espresso dal Mef occorre partire dall'art. 7 del citato regolamento che al comma 1 stabilisce che «entro il 31 dicembre 2012, gli enti non commerciali predispongono o adeguano il proprio statuto, a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, del presente regolamento». Detto art. 3 individua i «requisiti generali per lo svolgimento con modalità non commerciali delle attività istituzionali», stabilendo che le attività istituzionali sono svolte con modalità non commerciali quando l'atto costitutivo o lo statuto dell'ente non commerciale prevedono in sostanza: il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'ente; l'obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale; l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente non commerciale in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altro ente non commerciale che svolga un'analoga attività istituzionale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
A fondamento della non perentorietà del termine valgono poche ma probanti considerazioni e cioè che:
Tanto più che in alcuni casi l'iter di approvazione degli atti in questione può richiedere la partecipazione di più soggetti, come nell'ipotesi in cui l'approvazione dello statuto dipenda da un organo esterno all'ente non commerciale. Naturalmente per gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti che, in base alla risoluzione n. 1/Df del 3 dicembre 2012, devono conformarsi alle disposizioni di cui all'art. 3 del Regolamento n. 200 del 2012 con scrittura privata registrata, il termine del 31 dicembre 2012 deve essere riferito esclusivamente alla predisposizione di detto atto. Relativamente, invece, all'esatta portata delle disposizioni recate dall'art. 3 del Regolamento n. 200 del 2012 nella risoluzione si sottolinea innanzitutto che i requisiti prescritti da detta norma integrano i requisiti di carattere soggettivo già previsti dalla lett. i), comma 1, dell'art. 7 del dlgs n. 504 del 1992, la cui mancanza comporta conseguentemente la perdita del requisito di carattere soggettivo richiesto ai fini della concessione del beneficio fiscale.
