Il rilievo che ha mosso il ricorrente è stato quello di escludere l'applicazione della misura ai reati tributari. Si tratterebbe, infatti, di una estensione in malam partem (analogia peggiorativa e quindi vietata dall'ordinamento penale) di una previsione di applicabilità sia a prezzo sia a profitto che non trova previsione per i reati di natura tributaria.
Sul punto il ricorrente definisce la natura della confisca sanzionatoria e pertanto esclusa dal ragionamento della analogia in malam partem attribuito a norme che contengono reati.
Per il ricorrente infine le provviste di denaro sui conti correnti non possono automaticamente essere ritenute profitto del reato o cose comunque ad esso pertinenti non potendo essere considerati il quantume dell'imposta non versata all'erario.
La corte ribalta le considerazioni del ricorrente dichiarando che correttamente il tribunale ha ritenuto che in relazione ai reati tributari si applichi la confisca sia al prezzo sia al profitto.
La Cassazione sposa quindi un orientamento consolidato per cui, in relazione ai reati tributari, il sequestro preventivo funzionale alla confisca si applica al prezzo e al profitto del reato. Non si ravvisa, a giudizio della Corte, nessuna violazione del principio di legalità. Nella sentenza inoltre i giudici definiscono anche cosa debba intendersi per profitto confiscabile: «non solo un positivo incremento del patrimonio personale, bensì qualsiasi vantaggio patrimoniale derivante dalla consumazione del reato e anche in risparmio di spesa». Nel caso dei reati tributari dicono i giudici questo vantaggio è da ritrovare nell'imposta evasa. Non solo. In questi casi bisogna tenere superato anche il concetto di pertinenzialità necessario per la confisca, in quanto limiterebbe la funzionalità del reato. In buona sostanza non è necessaria la pertinenza tra la cosa e il reato per la confisca. Il denaro poi è l'equivalente e non proprio quella somma lì. I giudici, dunque, concludono affermando che «nel caso dell'articolo 322-ter cp la confisca per equivalente non presuppone la dimostrazione del nesso pertinenziale tra reato e somme confiscate (o sequestrate) e, inoltre, viene meno la necessità di verificare, preliminarmente, se il bene sia entrato o meno nel patrimonio dell'indagato per tentarne il recupero». Sono infatti assoggettabili alla confisca i beni nella disponibilità dell'imputato per un valore corrispondente a quello relativo a profitto o a prezzo del reato.
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