
L'aggiornamento riguarda le principali prestazioni economiche corrisposte dai comuni: l'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori e l'assegno di maternità alle madri, prive di tutela previdenziale obbligatoria. Come previsto dalla Finanziaria 1999, che le ha istituite, le provvidenze sono soggette a rivalutazione annuale unitamente ai limiti reddituali che verificano diritto e misura, fissati in base al «riccometro». Per il 2013 i valori sono stati rivalutati del 3%.
L'assegno familiare spetta ai nuclei familiari italiani e comunitari su richiesta da presentarsi al comune di residenza. È concesso dall'ente locale, ma pagato materialmente dall'Inps, a condizione che siano soddisfatti due requisiti: nel nucleo devono essere presenti almeno tre figli minori e il valore dell'Ise (indicatore della situazione economica) del nucleo familiare non deve superare una certa soglia, che per il corrente anno è fissata a in misura pari a 25.108,71 euro. L'importo dell'assegno mensile per il 2013 è pari a 139,49 euro; pertanto, su base annua (cioè per 13 mensilità), la prestazione quest'anno varrà 1.813,37 euro. Perché la famiglia possa aver diritto all'intera prestazione è richiesto, inoltre, che il valore Ise (con riferimento ai nuclei familiari composti da cinque componenti, di cui almeno tre figli minori), non superi l'importo pari alla differenza dell'Ise previsto per il diritto alla prestazione e la misura dell'assegno su base annua: quindi euro 23.295,34.
L'assegno di maternità viene invece corrisposto alle donne, cittadine italiane, comunitarie o straniere in possesso di carta di soggiorno, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento. L'assegno, per tutti gli eventi ricadenti nel 2013, vale complessivamente 1.672,65 euro, ossia euro 334,53 euro per cinque mensilità. La prestazione, da richiedere al comune di residenza entro sei mesi dall'evento (nascita, affidamento o adozione), spetta in misura intera se la richiedente non percepisce altre indennità di maternità obbligatoria. In caso contrario si ha diritto alla quota differenziale, e, inoltre, a condizione che il nucleo familiare possegga un Ise non superiore a euro 34.8873,24.
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