
No allo sgravio per i dirigenti. L'incentivo revocato è la riduzione contributiva, pari al 50% del premio assicurativo, spettante nelle ipotesi di reimpiego di dirigenti; lo sconto competeva sul premio in regolazione (saldo per il 2012) e su quello a rata (acconto 2013). L'agevolazione vedeva come destinatari le aziende che occupano meno di 250 dipendenti e i consorzi tra di esse, in caso di assunzione, anche con contratto a termine, di dirigenti privi di occupazione per un periodo non superiore a dodici mesi.
Con nota protocollo n. 1552 del 5 febbraio, spiega l'Inail, il ministero del lavoro ha comunicato che tra le misure sulla spending review (dl n. 98/2011; dl n. 52/2012; dl n. 95/2012 e relative leggi di conversione) è stato previsto l'azzeramento per le annualità 2012, 2013, 2014 e 2015 del capitolo di spesa riguardante «somme da erogare a titolo di contributo alle imprese che occupano meno di 250 dipendenti ed ai loro consorzi ai fini del reimpiego del personale con qualifica dirigenziale». Stante il mancato rifinanziamento della misura agevolativa, a decorrere dall'autoliquidazione 2012/2013 (in scadenza il prossimo 18 febbraio) la riduzione prevista dalla legge n. 266/1997 non è applicabile né in regolazione né in rata.
Conti da rifare. Per l'autoliquidazione Inail 2012/2013 c'è tempo fino a lunedì prossimo (quest'anno il 16 febbraio cade di sabato e, dunque, slitta al primo giorno non festivo). Entro tale data va fatto il versamento dei premi tramite F24, mentre la dichiarazione delle retribuzioni va presentata esclusivamente per via telematica entro il 16 marzo che anch'esso cadendo di sabato, slitta al 18 marzo. Per l'eventuale sistemazione della revoca dell'incentivo, l'Inail spiega che i datori di lavoro, qualora avessero già eseguito il pagamento del premio avvalendosi dell'agevolazione, devono calcolare nuovamente il premio e versarne la differenza entro la scadenza del 18 febbraio. Gli interessati hanno facoltà di inviare nuovamente la dichiarazione delle retribuzioni 2012, ove già trasmessa, fermo restando che l'Inail non applicherà in ogni caso la riduzione, indipendentemente cioè dal nuovo invio del monte salari.
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