
Il Governo ha elaborato lo schema di decreto legislativo, attuativo della delega contenuta nella legge 190/2012 «anticorruzione», allo scopo di fissare i casi di incompatibilità ed inconferibilità sia di cariche elettive, sia degli incarichi dirigenziali nelle pubbliche amministrazioni. Oggi il testo sarà all'esame del consiglio dei ministri.
Reati contro la pubblica amministrazione
Nel caso di reati come corruzione, concussione e le altre fattispecie di reati contro la pubblica amministrazione, il decreto prevede l'assoluta preclusione ad incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali, come quelli di amministratore di ente, quelli dirigenziali, interni e esterni, comunque denominati, e quelli di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali del servizio sanitario nazionale.
L'inconferibilità scatta anche nel caso di sentenze non ancora passate in giudicato, e diviene perpetua, laddove vi sia anche la condanna all'interdizione perpetua dai pubblici uffici.
Ai dirigenti di ruolo, per la durata del periodo di inconferibilità, si potranno assegnare incarichi diversi da quelli che comportino l'esercizio delle competenze di amministrazione e gestione.
La situazione di inconferibilità cessa di diritto ove venga pronunciata, per il medesimo reato, sentenza anche non definitiva, di proscioglimento.
Commistione tra politica e gestione
Lo schema di decreto legislativo contiene un complesso reticolo di disposizioni finalizzato a garantire un maggior grado di autonomia della dirigenza dalla politica.
In sostanza, si tende ad impedire che coloro che abbiano rivestito incarichi nell'ambito di organi di indirizzo politico nell'anno o biennio precedente, possano essere destinatari di incarichi dirigenziali sia nelle amministrazioni pubbliche, sia negli enti di diritto privato partecipati o comunque finanziati dalla pubblica amministrazione.
Il conferimento di incarichi dirigenziali, tanto a dipendenti di ruolo, quanto a soggetti esterni, deve essere motivato da ragioni di competenza, non di appartenenza politica.
Il governo, forse memore del fatto che è in larga parte composto da ex appartenenti ai vertici dirigenziali dello Stato, ha, però, previsto che i divieti non si applicano ai dipendenti della stessa amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che, all'atto di assunzione della carica politica, erano già titolari di incarichi.
Gli incarichi amministrativi di vertice, poi, non sono compatibili con l'assunzione di cariche politiche nei territori degli enti locali interessati. Un alto funzionario regionale, ad esempio, non potrà assumere la carica in un consiglio comunale con popolazione superiore ai 15 mila abitanti o provinciale.
Conflitto di interessi
Similmente, le amministrazioni pubbliche non potranno conferire incarichi dirigenziali di qualsiasi tipo a coloro che nei due anni precedenti abbiano svolto funzioni manageriali all'interno di enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione, dall'ente pubblico o dall'ente di diritto privato in controllo pubblico che conferisce l'incarico ovvero abbiano svolto in proprio attività professionali, se queste sono regolate, finanziate o comunque retribuite dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico.
Simmetricamente, i dirigenti pubblici non potranno nel corso dell'incarico incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che conferisce l'incarico. Lo scopo è sia evitare il cumulo di troppe funzioni e remunerazioni in capo al medesimo soggetto, ma, soprattutto, di scongiurare il pericolo di conflitti di interessi o, comunque, di confusione tra controllore e controllato.
Nullità
Gli incarichi conferiti in violazione delle previsioni del decreto legislativo saranno nulli e in conseguenza di sentenze dichiarative della loro nullità coloro che li hanno conferiti ne rispondono sul piano della responsabilità amministrativa.
Sulla correttezza e rispondenza degli incarichi alle incompatibilità previste dal decreto dovrà vigilare il responsabile della prevenzione della corruzione, che avrà il compito di segnalare le violazioni alla Civit nella veste di Autorità nazionale anti corruzione (che avrà penetranti poteri di controllo e sanzione) e alla Corte dei conti. o schema precisa che le sue disposizioni valgono non solo per coloro che rivestono la qualifica di dirigente, ma, negli enti locali, anche per i funzionari incaricati di funzioni dirigenziali e per i dirigenti extra dotazione organica.
Tutti gli alti funzionari, comunque, dovranno dichiarare di non incorrere nei casi di inconferibilità o incompatibilità sia all'atto di assunzione dell'incarico, sia annualmente, come conferma del permanere del proprio status.
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