È quanto prevede la bozza di regolamento sui requisiti professionali e i criteri di accreditamento dei certificatori energetici che sarà discusso oggi dal consiglio dei ministri. Si tratta del provvedimento che attua l'art. 4, comma 1, lettera c) del dlgs n. 192/2005 che a sua volta ha attuato la direttiva 2002/91/Ce sul rendimento energetico in edilizia e che dovrebbe porre fine alla procedura d'infrazione avviata dalla Commissione europea per il mancato recepimento della direttiva europea. Potranno essere abilitati e riconosciuti come certificatori in primo luogo i tecnici abilitati operanti sia in veste di dipendenti di enti e organismi pubblici o di società di servizi pubbliche o private, comprese le società di ingegneria, sia come professionista libero o associato. In questo caso si deve trattare di laureati o diplomati di istruzione tecnica, settore tecnologico, iscritti ai relativi ordini e collegi professionali, ove esistenti, e abilitati all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici e impianti asserviti agli edifici stessi. Saranno poi abilitati come certificatori gli enti pubblici e gli organismi di diritto pubblico operanti nel settore dell'energia e dell'edilizia, che esplicano l'attività con un tecnico, o con un gruppo di tecnici abilitati, in organico, con gli stessi requisiti dei tecnici abilitati; gli organismi pubblici e privati qualificati a effettuare attività di ispezione nel settore delle costruzioni edili, opere di ingegneria civile in generale e impiantistica connessa, accreditati sulla base delle norme Uni Cei En Iso/Iec 17020 e infine le società di servizi energetici (Esco). Non basterà però essere in possesso di questi requisiti perché le quattro categorie di certificatori dovranno anche acquisire un attestato di frequenza, con superamento dell'esame finale, relativo a specifici corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici. Richiesta anche una dichiarazione sull'«assoluta imparzialità e indipendenza» del certificatore rispetto all'incarico da acquisire: si dovrà dichiarare l'assenza di conflitto di interessi, tra l'altro espressa attraverso il non coinvolgimento diretto o indiretto nel processo di progettazione e realizzazione dell'edificio da certificare o con i produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati, nonché rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente, che in ogni caso non deve essere né il coniuge né un parente fino al quarto grado. Saranno poi le regioni a dettare le norme di attuazione per adottare un sistema di riconoscimento dei soggetti abilitati come certificatori energetici, per la formazione e l'aggiornamento e per verificare la correttezza e la qualità dei servizi resi all'utenza. Il regolamento prevede anche che l'attestato di certificazione energetica rilasciato dai certificatori abbia natura di atto pubblico.
