Assistenza e rappresentanza delle parti. I soggetti abilitati. Nel nuovo istituto non ci sono peraltro novità in materia di rappresentanza e assistenza. La chiarezza della norma (art. 5, comma 5, legge n. 604/66) non consente chiavi di lettura diverse da quelle immediatamente risultanti dal dato testuale della norma: ampiezza per i rappresentanti sindacali, indipendentemente dalla loro rappresentanza in azienda o rappresentatività territoriale; tassatività nella individuazione delle figure professionali, avvocati e consulenti del lavoro; tertium non datur. In sostanza, il legislatore ha individuato le due figure professionali di giuslavoristi che garantiscono una profonda conoscenza della materia e una consolidata esperienza nelle relazioni sindacali e nelle dinamiche industriali. Per i consulenti del lavoro vale altresì l'inclinazione deflativa insita nello svolgimento dell'attività. Per quanto concerne i termini indicati dalla legge devono ritenersi, oltreché perentori, intimamente connessi alla funzionalità ed efficacia del procedimento che, ove privato della perseguita celerità, risulterebbe un vago e inutile orpello dilatorio. Non sono previste deroghe, se non su esplicita richiesta di entrambe le parti, finalizzata alla conclusione dell'accordo (ove ciò non accada, eventuali responsabilità di tale inutile differimento saranno redatte a verbale, con le conseguenze che la legge pone a carico assegnando al giudice tale compito). L'altra eccezionale ipotesi è rappresentata dall'impedimento giustificato del lavoratore, fino ad un massimo però di 15 giorni. Trascorso detto termine, dovrà darsi atto in ogni caso dell'esito negativo del tentativo, con la possibilità per il datore di lavoro di irrogare legittimamente il licenziamento.
