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Detrazione Iva: seconda auto sul filo dell'inerenza

del 09/02/2013
di: di Alessandro Pratesi e Nicola Landini
Detrazione Iva: seconda auto sul filo dell'inerenza
Possibile detrarre l'Iva relativa alla seconda autovettura intestata al professionista che esercita l'attività in forma individuale. Lo ha affermato la Direzione regionale delle entrate della Toscana (protocollo 911-4942/2013) in risposta a uno specifico quesito formulato dall'Odcec di Pistoia.

Nell'ambito dell'attività di consulenza giuridica, la Dre ha dunque espresso un parere che presenta tratti di originalità. In sintesi, era stata prospettata l'ipotesi del professionista che utilizza due autovetture per l'espletamento della propria attività, chiedendo se la deducibilità fosse ammessa anche per il secondo veicolo e se l'Iva relativa fosse in tutto o in parte indetraibile. Nel quesito si indicava anche la soluzione interpretativa, ossia la totale irrilevanza fiscale (Iva e imposte dirette) della seconda autovettura, poiché per quest'ultima vige una presunzione di utilizzo privato e, quindi, il difetto di inerenza con la sfera professionale. La Dre, invece, mostra una maggiore e peraltro inattesa flessibilità. Fatti salvi i casi di completa deducibilità e detrazione per i beni interamente strumentali, essa ricorda che, per le imposte dirette [art. 164, lett. b) Tuir], il tetto massimo di riconoscimento fiscale del costo è pari a 18.075,99 e che, dal 1.01.2013, la deducibilità è ridotta al 20% per un solo automezzo (ovvero per un veicolo per singolo socio o associato, nel caso di associazione professionale). Ai fini Iva, invece, l'art. 19-bis1, lett. c) del dpr 633/1972 dispone che l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di veicoli stradali a motore, diversi da quelli di cui alla lett. f) della tabella B, e dei relativi componenti e ricambi, è detraibile nella misura del 40% se tali veicoli non sono utilizzati esclusivamente nell'esercizio dell'impresa, dell'arte o della professione. La nota della Direzione toscana prosegue rilevando che, in definitiva, per i veicoli in questione è dunque prevista una forfetizzazione della detrazione pari al 40% dell'Iva assolta sull'acquisto (o sulle spese di manutenzione in genere) degli stessi; limitazione, questa, che non opera se l'utilizzo è esclusivamente per fini professionali, tra i quali, per presunzione normativa, sono espressamente compresi i veicoli che costituiscono oggetto dell'attività propria dell'impresa e quelli utilizzati da agenti e rappresentanti di commercio. In altri termini, se i predetti beni sono utilizzati anche per fini privati o estranei all'oggetto dell'attività, la detrazione è ammessa solo parzialmente o non è del tutto ammessa. Ebbene, con riferimento al caso prospettato, seppure ai fini lva l'art. 19-bis non preveda espressamente, così come l'art. 164 Tuir, alcun limite numerico, la Dre ha ritenuto che la detrazione nella misura del 40% sia, in ogni caso, strettamente connessa alla sussistenza del requisito dell'inerenza, cioè alla dimostrazione, da parte del contribuente, dell'effettivo impiego del bene nell'ambito dell'attività esercitata e che la verifica delle suddette condizioni, concernendo l'esame di elementi di fatto, richiederà una valutazione, caso per caso, da parte dell'Ufficio. Insomma, ai fini delle imposte dirette, vi è una presunzione assoluta che impedisce il riconoscimento fiscale di più automezzi; ai fini Iva, invece, sembra vi sia un margine di tolleranza.

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