Sanzioni economiche fino a 500 mila euro per chi pubblicizza giochi con vincite in denaro durante spettacoli o trasmissioni rivolte ai minori. Siano queste radio-televisive, teatrali o cinematografiche. Anche nei 30 minuti precedenti e successivi alla durata dello show. Multe fino a 50 mila euro, invece, per i concessionari e/o titolari di punti gioco o scommesse che non espongono gli avvisi obbligatori sul rischio di dipendenza dai giochi e le relative probabilità di vincita. Le sanzioni, previste dall'articolo 7 del dl Balduzzi (158/2012) sono applicabili dal 1° gennaio 2013 e viaggeranno tramite F24 Accise. L'Agenzia delle entrate, con risoluzione n. 9/E di ieri, ha infatti istituito i codici tributo per consentire ai soggetti raggiunti dalla contestazione irrogata dai Monopoli di versare allo Stato il dovuto. In particolare, il codice «5113» servirà per pagare le sanzioni relative alla violazione dei commi 4 e 6 del citato articolo 7, vale a dire il divieto di promuovere i giochi in tutti quei contesti (tv, radio, cinema, riviste, web) destinati principalmente ai giovani: la sanzione, da 100 mila a 500 mila euro, colpirà sia il committente del messaggio pubblicitario sia il proprietario del mezzo di diffusione. Il codice «5114», invece, sarà utilizzato per pagare le sanzioni relative a violazioni dei commi 5 e 6, che prevedono l'obbligo di esporre formule di avvertimento anti-ludopatia sulle schedine oppure, in alternativa (per mancanza di spazio sui tagliandi), nei locali adibiti a punti di raccolta dei giochi. Se le violazioni riguardano gli esercizi che offrono new slot e videolottery, la sanzione si applica al titolare della sala.
Responsabilità appalti. Il codice tributo per l'intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva dell'esecutore e del subappaltatore allarga il campo. La risoluzione n. 34/E dell'11 aprile 2012 aveva istituito infatti il codice «51» per adempiere, tramite modello F24, all'onere disciplinato dall'articolo 4 del dpr n. 207/2010. Con la risoluzione n. 10/E di ieri le Entrate hanno consentito l'utilizzo del predetto codice anche per il modello F24 Enti pubblici. Il codice «51» andrà indicato nella sezione «contribuente» nel campo «versamento effettuato in qualità di», al fine di identificare l'intervento sostitutivo in base al quale la p.a. effettua il pagamento per conto di un altro soggetto. Il codice fiscale di quest'ultimo dovrà trovare evidenza nel campo «per conto di».
Previdenza pesca. Con la risoluzione n. 8/E di ieri, infine, l'Agenzia ha istituito la causale contributo necessaria per versare tramite F24 i contributi per il finanziamento a favore dell'ente bilaterale della pesca (Ebi Pesca). La causale «Ccnl» dovrà essere esposta nella sezione «Inps», in corrispondenza degli importi a debito versati. Al contribuente spetterà indicare il codice della sede Inps competente, la matricola dell'azienda e il periodo di riferimento.