La «tariffa di riferimento», come precisa il successivo art. 2, costituisce «l'insieme dei criteri e delle condizioni che devono essere rispettati per la determinazione della tariffa da parte degli enti locali» in modo da «coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani».
L'adozione delle delibere tariffarie ha, poi, come indispensabile presupposto l'adozione del Piano finanziario, che deve individuare e classificare i costi che devono essere coperti con il gettito della Tares e sul quale molto si soffermano le linee guida, individuando minuziosamente quali sono i costi del servizio con una serie di tabelle esemplificative.
Le delibere tariffarie devono, invece, ripartire i costi indicati dal piano tra gli utenti, in conformità alle regole contenute nel metodo, e determinare le voci tariffarie da applicare ai parametri imponibili (superficie, numero degli occupanti).
La prima operazione da compiere a tal fine è costituita dalla suddivisione dei costi fissi e variabili, ripartiti tra le utenze domestiche – che sono costituite soltanto dalle abitazioni familiare e le utenze non domestiche – che ricomprendono tutte le restanti utenze.
L'importo della tariffa ha una struttura «binomia», in quanto è dato dalla somma di due componenti:
a) una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti;
b) una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione.
Posti questi principi generali, le linee guida si snodano in una serie di formule ed esemplificazioni che puntano a dare un aiuto agli operatori del settore, come del resto lo schema di delibera tariffaria nell'allegato D.
